
Piano Casa Umbria, approvata la proroga a dicembre 2012
NORMATIVA
Piano Casa Umbria, approvata la proroga a dicembre 2012
Premialità volumetriche aggiuntive per gli edifici che ottengono la classe energetica A e B
Vedi Aggiornamento
del 16/11/2012
23/12/2010 - Interventi nelle aree industriali e rurali, riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale e ambientale degli edifici. Il Consiglio Regionale ha approvato con 17 voti favorevoli e 13 astenuti il ddl per la modifica del Piano Casa.
Nei mesi scorsi si era già manifestata l’esigenza di introdurre cambiamenti alla norma sul rilancio del settore edile per renderla maggiormente fruibile in vista della scadenza fissata al 31 dicembre. Il testo finale, con cui è passata la proroga al 31 dicembre 2012, ha tenuto infatti conto di altre due proposte di legge formulate lo scorso ottobre.
Ambito di applicazione
Gli interventi edilizi, per i quali sono previste premialità di ampliamento della Suc, riguardano sia gli edifici a destinazione residenziale che a destinazione produttiva, oltre a quelli presenti in aree rurali. I lavori devono mirare a più elevati livelli di sicurezza, efficienza energetica e qualità architettonica e possono essere eseguiti soltanto in coerenza con le caratteristiche del luogo.
Esclusioni
Gli interventi non possono essere effettuati nei centri storici, nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta o ricadenti nelle zone boscate, nelle zone a rischio di frana e idraulico, negli ambiti sottoposti a consolidamento degli abitati, ricadenti negli ambiti di riserva integrale e generale dei parchi nazionali. Esclusi anche gli immobili classificati come beni culturali, edilizia speciale, monumentale o atipica o ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Ampliamenti
Per gli ampliamenti degli edifici unifamiliari o bifamiliari a destinazione residenziale, aventi Suc non superiore a 400 metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari, sono consentiti interventi entro il 25 per cento della Suc di ciascuna unità immobiliare fino al massimo complessivo di 80 metri quadri.
Nel caso di interventi su edifici costituiti da almeno otto alloggi e Suc di 800 metri quadrati, l'incremento della Suc è destinato, qualora si realizzino nuove unità abitative, almeno per un terzo alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a 60 metri quadrati da locare a canone concordato.
Gli edifici a destinazione residenziale in zona agricola realizzati successivamente al 1997 possono essere ampliati entro il 25 per cento della Suc fino a un massimo di 80 metri quadrati. Le stesse premialità valgono per gli immobili realizzati prima del 13 novembre 1997, per i quali è consentito l'ampliamento anche oltre il limite di 450 metri quadrati.
Demolizione e ricostruzione
Gli edifici residenziali possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della Suc fino al 25 per cento di quella esistente. Si dovrà comunque conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B.
Qualora gli edifici siano almeno tre, ricompresi in un Piano attuativo, la Suc può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del 35 per cento di quella esistente. È sempre necessaria la certificazione in classe B.
Gli interventi sono ammessi anche sugli edifici residenziali con destinazioni d'uso diverse. nella Il 35 per cento della Suc viene conteggiato sulla volumetria destinata a residenza.
Se gli interventi prevedono la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la Suc viene incrementata di un ulteriore 5 per cento.
Edifici produttivi
Sugli edifici a destinazione produttiva e non residenziale al 75 per cento, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita, centri e poli commerciali, sono consentiti ampliamenti, ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie, demolizioni e ricostruzioni senza obbligo di piano attuativo, con un incremento massimo della Suc del 30 per cento di quella non residenziale.
Se gli interventi prevedono l’installazione sulle coperture di impianti fotovoltaici è concessa una premialità ulteriore del 5 per cento della Suc, incrementata di un altro 5 per cento nel caso di interventi che prevedano la rimozione delle coperture in amianto.
Se gli interventi vengono effettuati su aree industriali dismesse e l'area è classificata come sito da bonificare, la Suc viene incrementata di un ulteriore 10 per cento.
Tutela ambientale
Per i nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale, la potenzialità edificatoria rispetto allo strumento urbanistico è incrementata del 25 per cento se gli immobili ottengono la classificazione in classe A e del 15 per cento se la ottengono in classe B.
Nel caso di ristrutturazioni su edifici esistenti che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi vengono applicati sulla Suc esistente.
Comuni
Il Comune, con proprio atto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, può escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa o stabilire limiti inferiori di incremento in base alle caratteristiche del territorio.
I Comuni possono inoltre rilasciare deroghe per gli ampliamenti in altezza degli edifici. In questo caso è necessaria l'adozione di un Piano attuativo. Devono comunque essere rispettate le caratteristiche architettoniche dei luoghi e un massimo di 3.50 metri lineari.
Nei mesi scorsi si era già manifestata l’esigenza di introdurre cambiamenti alla norma sul rilancio del settore edile per renderla maggiormente fruibile in vista della scadenza fissata al 31 dicembre. Il testo finale, con cui è passata la proroga al 31 dicembre 2012, ha tenuto infatti conto di altre due proposte di legge formulate lo scorso ottobre.
Ambito di applicazione
Gli interventi edilizi, per i quali sono previste premialità di ampliamento della Suc, riguardano sia gli edifici a destinazione residenziale che a destinazione produttiva, oltre a quelli presenti in aree rurali. I lavori devono mirare a più elevati livelli di sicurezza, efficienza energetica e qualità architettonica e possono essere eseguiti soltanto in coerenza con le caratteristiche del luogo.
Esclusioni
Gli interventi non possono essere effettuati nei centri storici, nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta o ricadenti nelle zone boscate, nelle zone a rischio di frana e idraulico, negli ambiti sottoposti a consolidamento degli abitati, ricadenti negli ambiti di riserva integrale e generale dei parchi nazionali. Esclusi anche gli immobili classificati come beni culturali, edilizia speciale, monumentale o atipica o ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Ampliamenti
Per gli ampliamenti degli edifici unifamiliari o bifamiliari a destinazione residenziale, aventi Suc non superiore a 400 metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari, sono consentiti interventi entro il 25 per cento della Suc di ciascuna unità immobiliare fino al massimo complessivo di 80 metri quadri.
Nel caso di interventi su edifici costituiti da almeno otto alloggi e Suc di 800 metri quadrati, l'incremento della Suc è destinato, qualora si realizzino nuove unità abitative, almeno per un terzo alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a 60 metri quadrati da locare a canone concordato.
Gli edifici a destinazione residenziale in zona agricola realizzati successivamente al 1997 possono essere ampliati entro il 25 per cento della Suc fino a un massimo di 80 metri quadrati. Le stesse premialità valgono per gli immobili realizzati prima del 13 novembre 1997, per i quali è consentito l'ampliamento anche oltre il limite di 450 metri quadrati.
Demolizione e ricostruzione
Gli edifici residenziali possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della Suc fino al 25 per cento di quella esistente. Si dovrà comunque conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B.
Qualora gli edifici siano almeno tre, ricompresi in un Piano attuativo, la Suc può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del 35 per cento di quella esistente. È sempre necessaria la certificazione in classe B.
Gli interventi sono ammessi anche sugli edifici residenziali con destinazioni d'uso diverse. nella Il 35 per cento della Suc viene conteggiato sulla volumetria destinata a residenza.
Se gli interventi prevedono la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la Suc viene incrementata di un ulteriore 5 per cento.
Edifici produttivi
Sugli edifici a destinazione produttiva e non residenziale al 75 per cento, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita, centri e poli commerciali, sono consentiti ampliamenti, ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie, demolizioni e ricostruzioni senza obbligo di piano attuativo, con un incremento massimo della Suc del 30 per cento di quella non residenziale.
Se gli interventi prevedono l’installazione sulle coperture di impianti fotovoltaici è concessa una premialità ulteriore del 5 per cento della Suc, incrementata di un altro 5 per cento nel caso di interventi che prevedano la rimozione delle coperture in amianto.
Se gli interventi vengono effettuati su aree industriali dismesse e l'area è classificata come sito da bonificare, la Suc viene incrementata di un ulteriore 10 per cento.
Tutela ambientale
Per i nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale, la potenzialità edificatoria rispetto allo strumento urbanistico è incrementata del 25 per cento se gli immobili ottengono la classificazione in classe A e del 15 per cento se la ottengono in classe B.
Nel caso di ristrutturazioni su edifici esistenti che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi vengono applicati sulla Suc esistente.
Comuni
Il Comune, con proprio atto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, può escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa o stabilire limiti inferiori di incremento in base alle caratteristiche del territorio.
I Comuni possono inoltre rilasciare deroghe per gli ampliamenti in altezza degli edifici. In questo caso è necessaria l'adozione di un Piano attuativo. Devono comunque essere rispettate le caratteristiche architettoniche dei luoghi e un massimo di 3.50 metri lineari.