
Tracciabilità dei pagamenti, l’Authority individua i destinatari
NORMATIVA
Tracciabilità dei pagamenti, l’Authority individua i destinatari
Soggetti alle disposizioni antimafia contratti segretati, società miste e affidamenti diretti, adeguamenti entro il 19 giugno 2011
Vedi Aggiornamento
del 12/01/2015
27/12/2010 - Nuovi chiarimenti sulla tracciabilità dei pagamenti dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Dopo la conversione in legge del DL 187/2010 per la modifica della Legge antimafia 136/2010, si sono rese necessarie ulteriori precisazioni su destinatari e termini di applicazione. Le precisazioni sno rientrate nella determinazione 10/2010, approvata dall'Authority giovedì scorso.
Termini per l’adeguamento
È assodato che la tracciabilità trova immediata applicazione per i contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, anche se relativi a bandi precedenti. L’adeguamento dei contratti successivi deve avvenire entro il 19 giugno 2011, cioè entro180 giorni dall’entrata in vigore della L. 217/2010, che ha convertito il DL 187.
Ai sensi del Codice Civile, i contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità, senza il bisogno di sottoscrivere ulteriori atti. Le parti sono infatti obbligate non solo a quanto letteralmente espresso, ma anche a tutte le conseguenze previste dalla legge, dagli usi e dall’equità. Senza integrazione automatica, i contratti principali e derivati sarebbero nulli. In questo modo si semplificano inoltre i controlli delle Stazioni Appaltanti.
Ambito di applicazione
Le norme sulla tracciabilità si applicano a tutti i contratti pubblici indipendentemente dal fatto che sia bandita o meno una gara. Non sono possibili deroghe per importi di modico valore.
Devono rispettare le disposizioni antimafia anche:
- i concessionari di lavori pubblici e servizi dal momento che la concessione presenta le stesse caratteristiche dell’appalto, a eccezione del corrispettivo, che consiste nella gestione dell’opera;
- i contratti riconducibili agli appalti anche se esclusi dal Titolo II del Codice Appalti;
- i contratti segretati o aggiudicati in base a norme internazionali;
- i flussi finanziari derivanti da contratti stipulati da imprese pubbliche in settori speciali;
- gli affidamenti diretti effettuati da un ente aggiudicatore o da un concessionario ad imprese collegate;
- le prestazioni svolte da società miste;
i contratti di mandato per i raggruppamenti temporanei di imprese;
- le cessioni di credito.
Sono esclusi i contratti d’opera, svolti senza vincolo di subordinazione con lavoro proprio;
- il trasferimento di fondi da Amministrazioni dello Stato a organismi che ricoprono un ruolo istituzionale per l’applicazione della tracciabilità e la comminazione di sanzioni;
- i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche;
- i contratti di lavoro stipulati dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti;
- i contratti per l’acquisto e la locazione di terreni e fabbricati;
- l’amministrazione diretta attraverso la quale le Stazioni appaltanti svolgono i lavori con materiali e mezzi propri;
- gli affidamenti in house, cioè prestazioni eseguite a favore delle pubbliche amministrazioni da soggetti distinti ma sottoposti ad analoghi controlli;
- incarichi di collaborazione occasionale per esigenze cui l’amministrazione non può far fronte con il personale di servizio.
Codici identificativi
Chiarita la funzione del CIG, codice che identifica il singolo affidamento nell’ambito del progetto, e del CUP, che assicura il monitoraggio degli investimenti pubblici. Quest’ultimo codice è sempre obbligatorio se ricorrono alcune condizioni, come la presenza di un decisore pubblico, la previsione di un finanziamento con risorse pubbliche e un obiettivo di sviluppo economico da raggiungere entro un termine determinato.
Termini per l’adeguamento
È assodato che la tracciabilità trova immediata applicazione per i contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, anche se relativi a bandi precedenti. L’adeguamento dei contratti successivi deve avvenire entro il 19 giugno 2011, cioè entro180 giorni dall’entrata in vigore della L. 217/2010, che ha convertito il DL 187.
Ai sensi del Codice Civile, i contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità, senza il bisogno di sottoscrivere ulteriori atti. Le parti sono infatti obbligate non solo a quanto letteralmente espresso, ma anche a tutte le conseguenze previste dalla legge, dagli usi e dall’equità. Senza integrazione automatica, i contratti principali e derivati sarebbero nulli. In questo modo si semplificano inoltre i controlli delle Stazioni Appaltanti.
Ambito di applicazione
Le norme sulla tracciabilità si applicano a tutti i contratti pubblici indipendentemente dal fatto che sia bandita o meno una gara. Non sono possibili deroghe per importi di modico valore.
Devono rispettare le disposizioni antimafia anche:
- i concessionari di lavori pubblici e servizi dal momento che la concessione presenta le stesse caratteristiche dell’appalto, a eccezione del corrispettivo, che consiste nella gestione dell’opera;
- i contratti riconducibili agli appalti anche se esclusi dal Titolo II del Codice Appalti;
- i contratti segretati o aggiudicati in base a norme internazionali;
- i flussi finanziari derivanti da contratti stipulati da imprese pubbliche in settori speciali;
- gli affidamenti diretti effettuati da un ente aggiudicatore o da un concessionario ad imprese collegate;
- le prestazioni svolte da società miste;
i contratti di mandato per i raggruppamenti temporanei di imprese;
- le cessioni di credito.
Sono esclusi i contratti d’opera, svolti senza vincolo di subordinazione con lavoro proprio;
- il trasferimento di fondi da Amministrazioni dello Stato a organismi che ricoprono un ruolo istituzionale per l’applicazione della tracciabilità e la comminazione di sanzioni;
- i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche;
- i contratti di lavoro stipulati dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti;
- i contratti per l’acquisto e la locazione di terreni e fabbricati;
- l’amministrazione diretta attraverso la quale le Stazioni appaltanti svolgono i lavori con materiali e mezzi propri;
- gli affidamenti in house, cioè prestazioni eseguite a favore delle pubbliche amministrazioni da soggetti distinti ma sottoposti ad analoghi controlli;
- incarichi di collaborazione occasionale per esigenze cui l’amministrazione non può far fronte con il personale di servizio.
Codici identificativi
Chiarita la funzione del CIG, codice che identifica il singolo affidamento nell’ambito del progetto, e del CUP, che assicura il monitoraggio degli investimenti pubblici. Quest’ultimo codice è sempre obbligatorio se ricorrono alcune condizioni, come la presenza di un decisore pubblico, la previsione di un finanziamento con risorse pubbliche e un obiettivo di sviluppo economico da raggiungere entro un termine determinato.