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Fuori dalla portata dei geometri le strutture in cemento armato

Fuori dalla portata dei geometri le strutture in cemento armato

Eccezioni possibili solo per opere accessorie a edifici rurali o con destinazione tale da non provocare rischi alle persone

Vedi Aggiornamento del 27/09/2012
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 27/09/2012
24/03/2011 - I geometri non possono progettare costruzioni complesse né strutture in cemento armato. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 6402/2011 depositata lunedì scorso.
 
Ambito di competenza dei geometri
Confermando una tesi già sostenuta dalla Corte di Appello di Ancona, la Cassazione ha ricordato che, ai sensi del R.D. 274/1929, i geometri possono progettare e realizzare piccole e modeste costruzioni civili.
 
Devono comunque essere escluse quelle che comportano l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato. Si può fare un’eccezione solo per le piccole costruzioni accessorie a edifici rurali, o destinati ad aziende agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione d’uso, non comportano pericolo per le persone.
 
Il difetto di abilitazione dei geometri non viene meno se si affida la progettazione delle opere cementizie a un ingegnere perché deve essere il professionista competente ad assumersi la responsabilità dei calcoli sulle strutture armate.
 
Il caso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un geometra che, dopo aver progettato un capannone industriale di 3600 metri quadri, non era stato retribuito per la sua prestazione professionale.
 
Convalidando la posizione assunta dal Tribunale di Ancona, che aveva respinto il ricorso, la Cassazione ha concluso che se un’attività è condizionata all’iscrizione in un albo, ma viene svolta da un soggetto non iscritto, diventa nullo il rapporto tra professionista e cliente. Viene quindi meno il diritto al pagamento per la progettazione eseguita.
 
Le reazioni
Si è detto soddisfatto il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, che vede nella sentenza un modo per ristabilire “il principio del rigoroso rispetto delle competenze professionali di ciascun soggetto”.  Secondo gli architetti italiani, “competenze professionali, qualità del progetto e della realizzazione delle opere rappresentano elementi assolutamente imprescindibili e necessari per la tutela e per la sicurezza dell’ambiente e dell’abitare”.
 
Le precedenti pronunce
La Cassazione si allinea e conferma una corrente di pensiero già consolidata. Ad esempio, il Tar Campania con la sentenza 9772/2010 ha dichiarato illegittimo il progetto realizzato da un geometra che prevede l’uso del cemento armato.
 
Sulla stessa scia il Tar Abruzzo, che con la sentenza 1213/2010 ha collocato tra le competenze di ingegneri e architetti l’utilizzo del cemento armato.
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