
Impianti da fonti rinnovabili: in arrivo i corsi per gli installatori
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NORMATIVA
Impianti da fonti rinnovabili: in arrivo i corsi per gli installatori
Il Decreto Rinnovabili richiede gli stessi requisiti necessari per installare impianti negli edifici. Dal 2013 corsi regionali specifici
Vedi Aggiornamento
del 30/05/2013
Vedi Aggiornamento del 30/05/2013
06/04/2011 - Per svolgere l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore diventa necessario essere in possesso di specifici requisiti.
Lo prevede l’articolo 15 del Dlgs 28/2011 sulla promozione delle energie rinnovabili, entrato in vigore il 29 marzo scorso.
I requisiti richiesti (uno dei tre) sono quelli elencati all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del DM 37/2008:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un’impresa del settore;
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un’impresa del settore.
Si tratta dei requisiti necessari per installare impianti negli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio), che ora vengono estesi anche a chi installa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Dal 1° agosto 2013, il titolo o attestato di formazione professionale (lettera c) dovrà essere conseguito nell’ambito di uno specifico programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili che le Regioni e Province autonome, entro il 31 dicembre 2012, dovranno attivare o erogare attraverso fornitori di formazione riconosciuti. Le indicazioni per l’organizzazione dei corsi sono contenute nell’Allegato 4 al Dlgs 28/2011. I costi per le attività formative saranno a carico dei partecipanti ai corsi.
L’Allegato 4 al Dlgs 28/2011 prevede che la formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprenda una parte teorica e una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono essere in grado di installare apparecchiature e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, comprese quelle in materia di marchi energetici e di qualità ecologica.
Lo prevede l’articolo 15 del Dlgs 28/2011 sulla promozione delle energie rinnovabili, entrato in vigore il 29 marzo scorso.
I requisiti richiesti (uno dei tre) sono quelli elencati all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del DM 37/2008:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un’impresa del settore;
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un’impresa del settore.
Si tratta dei requisiti necessari per installare impianti negli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio), che ora vengono estesi anche a chi installa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Dal 1° agosto 2013, il titolo o attestato di formazione professionale (lettera c) dovrà essere conseguito nell’ambito di uno specifico programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili che le Regioni e Province autonome, entro il 31 dicembre 2012, dovranno attivare o erogare attraverso fornitori di formazione riconosciuti. Le indicazioni per l’organizzazione dei corsi sono contenute nell’Allegato 4 al Dlgs 28/2011. I costi per le attività formative saranno a carico dei partecipanti ai corsi.
L’Allegato 4 al Dlgs 28/2011 prevede che la formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprenda una parte teorica e una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono essere in grado di installare apparecchiature e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, comprese quelle in materia di marchi energetici e di qualità ecologica.
Norme correlate
Decreto Legislativo 03/03/2011 n.28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Suppl. Ordinario n.81)
Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.37
Ministero dello Sviluppo Economico - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici
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