Network
Pubblica i tuoi prodotti
Decreto Rinnovabili, nuove regole per la progettazione

Decreto Rinnovabili, nuove regole per la progettazione

Il testo, appena firmato dal Presidente Napolitano, fissa le quote di energia rinnovabile obbligatorie per nuove costruzioni e ristrutturazioni

Vedi Aggiornamento del 31/01/2014
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 31/01/2014
08/03/2011 - Il decreto legislativo sulle Rinnovabili, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri e appena firmato dal Presidente Napolitano, detta nuove regole anche sull’integrazione delle rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati.
 
L’articolo 9* prevede che, nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica debbano garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
 
Rispetto alla prima bozza del decreto, la gradualità degli obblighi (indicati nell’Allegato 3 aal Decreto) è diversa e le scadenze sono spostate in avanti nel tempo (leggi tutto). Nei centri storici (zone A del DM 1444/1968), le percentuali sono ridotte del 50%.
 
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione delle rinnovabili deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tal caso è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) inferiore rispetto al pertinente I complessiva obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii.
 
Sono esclusi dagli obblighi gli edifici tutelati dal Codice dei beni culturali (Parte seconda e art. 136, comma 1, lettere b) e c)) e quelli tutelati dagli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con i lori caratteri storici e artistici.
 
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Gli impianti alimentati da rinnovabili realizzati per assolvere i suddetti obblighi, accedono agli incentivi statali destinati alle fonti rinnovabili solo per la quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi.
 
Il comma 1 dell’art. 9 prevede che le leggi regionali possono incrementare i valori indicati all’allegato 3. Poco più avanti però, il comma 6 dispone che gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali devono essere adeguati alle disposizioni dell’articolo 9 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Decorso inutilmente questo termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9.

* la numerazione degli articoli si riferisce alla bozza del 3 marzo 2011.
 
Le più lette