
Decreto Rinnovabili, nuove regole per la progettazione
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NORMATIVA
Decreto Rinnovabili, nuove regole per la progettazione
Il testo, appena firmato dal Presidente Napolitano, fissa le quote di energia rinnovabile obbligatorie per nuove costruzioni e ristrutturazioni
Vedi Aggiornamento
del 31/01/2014
Vedi Aggiornamento del 31/01/2014
08/03/2011 - Il decreto legislativo sulle Rinnovabili, approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri e appena firmato dal Presidente Napolitano, detta nuove regole anche sull’integrazione delle rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati.
L’articolo 9* prevede che, nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica debbano garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Rispetto alla prima bozza del decreto, la gradualità degli obblighi (indicati nell’Allegato 3 aal Decreto) è diversa e le scadenze sono spostate in avanti nel tempo (leggi tutto). Nei centri storici (zone A del DM 1444/1968), le percentuali sono ridotte del 50%.
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione delle rinnovabili deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tal caso è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) inferiore rispetto al pertinente I complessiva obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii.
Sono esclusi dagli obblighi gli edifici tutelati dal Codice dei beni culturali (Parte seconda e art. 136, comma 1, lettere b) e c)) e quelli tutelati dagli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con i lori caratteri storici e artistici.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Gli impianti alimentati da rinnovabili realizzati per assolvere i suddetti obblighi, accedono agli incentivi statali destinati alle fonti rinnovabili solo per la quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi.
Il comma 1 dell’art. 9 prevede che le leggi regionali possono incrementare i valori indicati all’allegato 3. Poco più avanti però, il comma 6 dispone che gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali devono essere adeguati alle disposizioni dell’articolo 9 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Decorso inutilmente questo termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9.
* la numerazione degli articoli si riferisce alla bozza del 3 marzo 2011.
L’articolo 9* prevede che, nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica debbano garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Rispetto alla prima bozza del decreto, la gradualità degli obblighi (indicati nell’Allegato 3 aal Decreto) è diversa e le scadenze sono spostate in avanti nel tempo (leggi tutto). Nei centri storici (zone A del DM 1444/1968), le percentuali sono ridotte del 50%.
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione delle rinnovabili deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tal caso è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) inferiore rispetto al pertinente I complessiva obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii.
Sono esclusi dagli obblighi gli edifici tutelati dal Codice dei beni culturali (Parte seconda e art. 136, comma 1, lettere b) e c)) e quelli tutelati dagli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con i lori caratteri storici e artistici.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Gli impianti alimentati da rinnovabili realizzati per assolvere i suddetti obblighi, accedono agli incentivi statali destinati alle fonti rinnovabili solo per la quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi.
Il comma 1 dell’art. 9 prevede che le leggi regionali possono incrementare i valori indicati all’allegato 3. Poco più avanti però, il comma 6 dispone che gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali devono essere adeguati alle disposizioni dell’articolo 9 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Decorso inutilmente questo termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9.
* la numerazione degli articoli si riferisce alla bozza del 3 marzo 2011.
Norme correlate
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Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Suppl. Ordinario n.81)
Direttiva CEE 23/04/2009 n.2009/28/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Decreto Legislativo 19/08/2005 n.192
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", corredato delle relative note
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