
Convenzioni urbanistiche, competenza del giudice amministrativo
NORMATIVA
Convenzioni urbanistiche, competenza del giudice amministrativo
Il CdS chiarisce il raggio d’azione nelle controversie sugli atti in materia di urbanistica e edilizia
08/03/2012 - Sono di competenza esclusiva del giudice amministrativo le convenzioni urbanistiche. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 616/2012.
Il CdS ha confermato una precedente pronuncia del Tar secondo la quale è il giudice amministrativo che deve entrare nel merito dell’esecuzione delle convenzioni urbanistiche, di eventuali violazioni e delle sanzioni corrispondenti.
Secondo il Consiglio di Stato, la competenza del giudice amministrativo poteva già evincersi dal fatto che, ai sensi della Legge 241/1990, le convenzioni urbanistiche rientravano tra gli accordi procedimentali.
Il CdS ha ribadito che la questione è diventata esplicita con l’introduzione del Codice del processo amministrativo, D.lgs 104/2010, che ha modificato il D.lgs 80/1998.
La norma richiamata prevede infatti la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di interessi legittimi e di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo da parte delle pubbliche amministrazioni e per le controversie aventi ad oggetto la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, compresi gli atti e i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio.
Il CdS ha confermato una precedente pronuncia del Tar secondo la quale è il giudice amministrativo che deve entrare nel merito dell’esecuzione delle convenzioni urbanistiche, di eventuali violazioni e delle sanzioni corrispondenti.
Secondo il Consiglio di Stato, la competenza del giudice amministrativo poteva già evincersi dal fatto che, ai sensi della Legge 241/1990, le convenzioni urbanistiche rientravano tra gli accordi procedimentali.
Il CdS ha ribadito che la questione è diventata esplicita con l’introduzione del Codice del processo amministrativo, D.lgs 104/2010, che ha modificato il D.lgs 80/1998.
La norma richiamata prevede infatti la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di interessi legittimi e di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo da parte delle pubbliche amministrazioni e per le controversie aventi ad oggetto la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, compresi gli atti e i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio.