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Imu, dichiarazioni per variazioni rilevanti entro il 4 febbraio

Imu, dichiarazioni per variazioni rilevanti entro il 4 febbraio

Nessun obbligo per abitazione principale e immobili rurali a uso strumentale o iscritti al Catasto terreni

Vedi Aggiornamento del 21/10/2013
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 21/10/2013
07/11/2012 - Dovranno essere presentate entro il 4 febbraio le dichiarazioni Imu per variazioni rilevanti tali da determinare un cambiamento nell’importo dell’imposta.
 
Il modello di dichiarazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 5 novembre, data a partire dalla quale si calcolano i tre mesi per la presentazione delle dichiarazioni.
 
Il termine, inizialmente previsto per il 30 novembre, è slittato dopo l’approvazione di un emendamento al disegno di leggeper la conversione del DL 174/2012sulla finanza e il funzionamento degli enti locali, che ha fissato la scadenza a tre mesi dalla pubblicazione del modello in Gazzetta Ufficiale.
 
Come funzionano le dichiarazioni
Come già accennato, visto che i dati per la determinazione dell’Imu sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per l’Ici, chi negli anni passati ha già presentato la dichiarazione ai fini Ici, non dovrà presentare altri documenti a patto che nel frattempo non siano intervenute delle variazioni.
 
La dichiarazione deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni di imposta, come fabbricati inagibili, di interesse storico, immobili per cui il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, beni merce, cioè destinati alla vendita, e terreni agricoli.
 
Analogamente, la dichiarazione è necessaria se il Comune non può reperire le informazioni per verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari, ad esempio quando l’immobile è oggetto di locazione finanziaria o se un terreno agricolo è diventato fabbricabile.


L’abitazione principale non richiede l’obbligo di dichiarazione perché il Comune conosce tutti i dati anagrafici e quelli collegati alla residenza dei componenti del nucleo familiare.
Un’eccezione è costituita dal caso in cui i coniugi abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi dello stesso comune, perché in questa ipotesi solo un immobile gode dell’aliquota agevolata.

Nel caso di separazione legale o divorzio, in cui uno dei due coniugi resta nella casa coniugale, la dichiarazione va presentata solo se il comune dove si trova l’immobile non coincide con quello di celebrazione del matrimonio.
Nel caso in cui l’immobile si trovi nel comune dove risiede ed è nato l’ex coniuge, non si è invece tenuti alla presentazione della dichiarazione.
 
Per gli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero, la dichiarazione è necessaria solo se il Comune ha deliberato che l’immobile può essere considerato come abitazione principale.
 
Come si legge nelle istruzioni, la dichiarazione non è necessaria per gli immobili rurali ad uso strumentale perché i comuni possono reperire tutti i dati sul sito dell’Agenzia del Territorio.
Vale inoltre la stessa regola per gli immobili rurali iscritti al Catasto terreni, che devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre.
 
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