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Appalti, responsabilità solidale anche nei rinnovi contrattuali

Appalti, responsabilità solidale anche nei rinnovi contrattuali

Entrate: principi validi con subappalto o se l’opera è realizzata direttamente dall’appaltatore

Vedi Aggiornamento del 14/01/2015
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 14/01/2015
05/03/2013 - Il principio della responsabilità solidale negli appalti si applica ai nuovi contratti e ai rinnovi stipulati dopo il 12 agosto 2012. Le regole introdotte dal DL Sviluppo 83/2012 non valgono solo per i lavori edili, ma anche per prestazioni di servizi rese nell’ambito dei contratti di appalto o subappalto. Sono invece escluse le forniture.
 
Sono questi i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che con la Circolare 2/E/2013 ha integrato le spiegazioni fornite dalla circolare 40/E/2012 sulle disposizioni introdotte dal DL Sviluppo.
 
Ai sensi del DL Sviluppo, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione comprovante l’esecuzione degli adempimenti. Lo stesso meccanismo opera tra committente e appaltatore.
 
La circolare 2/E/2013 spiega che il subappaltatore è una figura solo eventuale e che il principio della responsabilità solidale si applica sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
 
Come già chiarito con la circolare n. 40/E/2012, la norma vale per i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore del DL Sviluppo. La nuova circolare spiega che l’eventuale rinnovo del contratto è equivalente ad una nuova stipula, quindi la responsabilità solidale deve essere applicata ai contratti che, anche se stipulati in data precedente, sono stati rinnovati dopo il 12 agosto 2012.
 
Sono esclusi dall’ambito applicativo della responsabilità solidale le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva, il “condominio”, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33.
 
Per agevolare gli adempimenti, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione sulla regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario o fornita con cadenza periodica. Al momento del pagamento, però, devono risultare in regola tutti i versamenti non certificati in precedenza.
 
Se i pagamenti vengono effettuati con bonifici bancari o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata, la regolarità dei versamenti fiscali va accertata al momento in cui il committente o l’appaltatore effettua la disposizione bancaria. Non devono invece essere presi in considerazione i versamenti scaduti dopo l’accreditamento delle somme al beneficiario.
 
Nel caso in cui l’appaltatore o il subappaltatore ceda il proprio credito a terzi, la regolarità fiscale può essere attestata nel momento in cui il cedente, appaltatore o subappaltatore, dà notizia della cessione al debitore ceduto, cioè al committente o all’appaltatore.
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