
Appalti, in arrivo più tutele per i lavoratori autonomi
NORMATIVA
Appalti, in arrivo più tutele per i lavoratori autonomi
Ddl occupazione: committente e appaltatore obbligati a pagare entro un anno dalla cessazione dell’appalto
Vedi Aggiornamento
del 05/09/2013
28/06/2013 - bsp;- Più tutela per i lavoratori autonomi. È l’obiettivo di una norma del ddl in materia di promozione dell’occupazione e Iva approvato mercoledì dal Consiglio dei Ministri, che introduce alcune modifiche in tema di responsabilità solidale negli appalti.
Il testo estende ai lavoratori autonomi le tutele previste dalla Riforma Biagi in base alla quale, negli appalti di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali dovuti entro un anno dalla cessazione dell’appalto.
La novità vale però solo nei contratti tra privati e non può essere applicata agli appalti stipulati con la Pubblica Amministrazione.
Allo stesso tempo, il ddl approvato mercoledì stabilisce che i contratti collettivi nazionali possono derogare alle norme sulla responsabilità solidale solo per quanto riguarda gli obblighi retributivi, mentre quelli assicurativi e contributivi devono sempre essere rispettati.
Ricordiamo che, secondo alcuni addetti ai lavori, la responsabilità solidale può disincentivare la ripresa dell’economia perché implica una serie di oneri a carico delle imprese.
Come spiegato da chi ne chiede l’abolizione, la responsabilità solidale, introdotta con il DL 83/2012 per lo sviluppo e la crescita, prevede che negli appalti di opere e servizi, l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
La responsabilità solidale può essere evitata se l’appaltatore, acquisendo una documentazione prima del versamento del corrispettivo, verifica che il subappaltatore ha eseguito correttamente gli adempimenti previsti. Allo stesso tempo, l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione.
Si tratta, sostengono gli addetti ai lavori, di procedure complesse, non richieste nella normale attività di impresa, che hanno determinato la sospensione di alcuni pagamenti, ponendosi quindi in contrasto con la Direttiva 2011/7/Ue contro il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Sulla base di queste considerazioni, il Decreto del Fare ha abrogato la responsabilità solidale inerente al pagamento dell’Iva, lasciando a successive valutazioni la possibilità di estenderla ad altri ambiti e imposte.
Il testo estende ai lavoratori autonomi le tutele previste dalla Riforma Biagi in base alla quale, negli appalti di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi e previdenziali dovuti entro un anno dalla cessazione dell’appalto.
La novità vale però solo nei contratti tra privati e non può essere applicata agli appalti stipulati con la Pubblica Amministrazione.
Allo stesso tempo, il ddl approvato mercoledì stabilisce che i contratti collettivi nazionali possono derogare alle norme sulla responsabilità solidale solo per quanto riguarda gli obblighi retributivi, mentre quelli assicurativi e contributivi devono sempre essere rispettati.
Ricordiamo che, secondo alcuni addetti ai lavori, la responsabilità solidale può disincentivare la ripresa dell’economia perché implica una serie di oneri a carico delle imprese.
Come spiegato da chi ne chiede l’abolizione, la responsabilità solidale, introdotta con il DL 83/2012 per lo sviluppo e la crescita, prevede che negli appalti di opere e servizi, l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
La responsabilità solidale può essere evitata se l’appaltatore, acquisendo una documentazione prima del versamento del corrispettivo, verifica che il subappaltatore ha eseguito correttamente gli adempimenti previsti. Allo stesso tempo, l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione.
Si tratta, sostengono gli addetti ai lavori, di procedure complesse, non richieste nella normale attività di impresa, che hanno determinato la sospensione di alcuni pagamenti, ponendosi quindi in contrasto con la Direttiva 2011/7/Ue contro il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Sulla base di queste considerazioni, il Decreto del Fare ha abrogato la responsabilità solidale inerente al pagamento dell’Iva, lasciando a successive valutazioni la possibilità di estenderla ad altri ambiti e imposte.