
Sicurezza, abilitazione obbligatoria per chi usa attrezzature da cantiere
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SICUREZZA
Sicurezza, abilitazione obbligatoria per chi usa attrezzature da cantiere
In vigore l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, corsi di formazione e integrazioni entro 24 mesi
Vedi Aggiornamento
del 04/12/2013
Vedi Aggiornamento del 04/12/2013
19/03/2013 - Novità in materia di sicurezza sul lavoro per gli utilizzatori di macchine o attrezzature da cantiere e non solo: è entrato in vigore l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 che individua le attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori.
L’abilitazione è richiesta per chi per chi utilizza le seguenti attrezzature di lavoro:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo.
L’Accordo attua l’art. 73, comma 5 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) ed individua, oltre alle attrezzature interessate, anche i soggetti formatori, la durata dei corsi, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
In particolare, per ogni abilitazione il corso prevede tre moduli (teorico, tecnico e pratico) con durate minime diverse e le modalità di valutazione dei soggetti abilitanti.
Per gli operatori interessati sarà obbligatorio l’aggiornamento quinquennale, della durata di 4 ore, dell’abilitazione a partire dalla data di rilascio dell’attestato.
L’accordo è entrato in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (12 marzo 2012) e prevede, per gli operatori interessati, 24 mesi di tempo per l'ultimazione dei corsi o l'integrazione di formazioni pregresse.
L’abilitazione è richiesta per chi per chi utilizza le seguenti attrezzature di lavoro:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo.
L’Accordo attua l’art. 73, comma 5 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) ed individua, oltre alle attrezzature interessate, anche i soggetti formatori, la durata dei corsi, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
In particolare, per ogni abilitazione il corso prevede tre moduli (teorico, tecnico e pratico) con durate minime diverse e le modalità di valutazione dei soggetti abilitanti.
Per gli operatori interessati sarà obbligatorio l’aggiornamento quinquennale, della durata di 4 ore, dell’abilitazione a partire dalla data di rilascio dell’attestato.
L’accordo è entrato in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (12 marzo 2012) e prevede, per gli operatori interessati, 24 mesi di tempo per l'ultimazione dei corsi o l'integrazione di formazioni pregresse.
Norme correlate
Accordo 22/02/2012 n.53
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonchè le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (Suppl. Ord. n. 47)
Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Suppl. Ordinario n.108)
Approfondimenti
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