
No alla procedura semplificata se l’impianto fotovoltaico è frazionato
NORMATIVA
No alla procedura semplificata se l’impianto fotovoltaico è frazionato
Cassazione: gli interventi devono sempre essere giudicati compatibili sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello paesaggistico
Vedi Aggiornamento
del 23/06/2014
21/08/2013 - bsp;- La realizzazione di opere dedicate alla produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili necessita dell’autorizzazione paesaggistica e se un grande impianto viene frazionato in più parti non si può ricorrere alla procedura semplificata. Sono le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 26636/2013.
In linea con altre pronunce, la Cassazione ha affermato che gli interventi dedicati alla produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili devono essere giudicati compatibili sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello paesaggistico.
Ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003, la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti all'Autorizzazione unica.
Gli impianti di piccola taglia, fino a 1 Mw elettrico, possono invece essere realizzati con la Pas, procedura abilitativa semplificata, come previsto dal Decreto legislativo 28/2011.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, l’impianto fotovoltaico era stato frazionato in tre parti, ciascuna da 1 Mw elettrico, ma la realizzazione faceva capo ad un unico soggetto. Dal momento che mancava l’autorizzazione paesaggistica, la Corte ha quindi disposto il sequestro dell’impianto.
In linea con altre pronunce, la Cassazione ha affermato che gli interventi dedicati alla produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili devono essere giudicati compatibili sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello paesaggistico.
Ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003, la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti all'Autorizzazione unica.
Gli impianti di piccola taglia, fino a 1 Mw elettrico, possono invece essere realizzati con la Pas, procedura abilitativa semplificata, come previsto dal Decreto legislativo 28/2011.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, l’impianto fotovoltaico era stato frazionato in tre parti, ciascuna da 1 Mw elettrico, ma la realizzazione faceva capo ad un unico soggetto. Dal momento che mancava l’autorizzazione paesaggistica, la Corte ha quindi disposto il sequestro dell’impianto.