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Monitoraggio opere pubbliche, in vigore le nuove procedure

Monitoraggio opere pubbliche, in vigore le nuove procedure

In sede di richiesta del Cig obbligatorio indicare il Cup. Integrazioni possibili entro il 30 agosto 2014

Vedi Aggiornamento del 11/01/2017
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 11/01/2017
14/05/2014 - Sono in vigore da lunedì 12 maggio le nuove modalità con cui il Responsabile unico del procedimento (RUP) deve integrare le informazioni, utili monitoraggio degli appalti e della spesa pubblica, fornite dall'Autorità di Vigilanza alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni. Per evitare che gli operatori economici duplichino l’invio dei dati inerenti ad uno stesso appalto, l'Authority fornisce le informazioni acquisite quando il Responsabile del procedimento richiede il Codice identificativo di gara (CIG). D'altra parte, però, in sede di richiesta del Cig, è obbligatorio indicare il Codice unico di progetto (CUP). 

L’Authority ha comunicato tempi e modi per attuare gli obblighi previsti dalle norme vigenti. Si tratta della Legge 196/2009 che ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze la Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), del D.lgs 229/2011, con cui sono state dettate le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e l'utilizzo dei finanziamenti e del DM 26 febbraio 2013 che ha indicato in dettaglio le informazioni da comunicare.
 
A completare il quadro c’è poi l’accordo tra Authority e Ragioneria generale dello Stato, che ha snellito le procedure di monitoraggio delle opere pubbliche consentendo di non ripetere l’invio dei dati già in possesso dell’Authority. Per partecipare ad una gara, infatti, il responsabile unico del procedimento (RUP) deve inserire i dati del contratto pubblico nel Simog, sistema informativo per il monitoraggio delle gare, messo a punto dall’Authority, che consente di richiedere il Codice identificativo di gara (Cig) necessario per versare all’Autorità di Vigilanza il contributo per la partecipazione alla selezione. In altre parole, sarà l’Authority ad inviare alla BDAP i dati depositati dal Rup al momento della richiesta del Cig.
 
L’Autorità di Vigilanza ha affermato però che per un corretto monitoraggio, oltre al Cig, deve essere indicato anche il Codice unico di progetto (Cup) e che le integrazioni eventualmente necessarie devono essere effettuate dal Rup.  La comunicazione del Cup è obbligatoria per i lavori diversi dalla manutenzione ordinaria, ma anche per gli appalti di servizi e forniture inerenti a progetti di investimento pubblico o cofinanziati con fondi comunitari.
 
Dal 12 maggio 2014, in sede di creazione del Cig è obbligatorio indicare il Cup identificativo del progetto in cui si colloca l’appalto specifico. A fronte di uno stesso Cig è possibile indicare più Cup. Se non viene indicato il Cup è impossibile ottenere il Cig.
 
Per i Cig creati prima del 12 maggio 2014, il Cup deve essere indicato al momento della compilazione della scheda di aggiudicazione. In caso contrario, il Simog non consente di completare la procedura.
 
Nei contratti per cui al 12 maggio 2014 sono state già trasmesse le schede di aggiudicazione, il Rup dovrà verificare che il Cup e il Cig siano correttamente associati. Per questo motivo, dal 14 luglio 2014 i Rup potranno accedere, tramite il sistema Simog, ai Cig di propria competenza per verificare l’inserimento dei Cup. Le operazioni dovranno concludersi entro il 30 agosto 2014.
 
Dal mese di settembre, infine, le Pubbliche Amministrazioni dovranno verificare, tramite la BDAP, la correttezza e la completezza delle informazioni inerenti alle opere pubbliche di propria competenza. In caso di informazioni incomplete, dal 30 settembre al 31 ottobre 2014 dovranno effettuare un nuovo invio integrale dei dati, pena la revoca dei finanziamenti da parte dello Stato.
 
Per maggiore chiarezza ricordiamo che questo sistema di monitoraggio mira a garantire la trasparenza della spesa pubblica ed è diverso da AVCPASS, che è un’altra banca dati attraverso la quale le Stazioni Appaltanti possono verificare l’idoneità delle imprese che partecipano ad una gara d’appalto. Per il funzionamento del sistema AVCPASS è necessario che gli operatori economici si iscrivano al sistema AVCPASSOE, messo a punto dall’Autorità, col profilo di “Amministratore dell’operatore economico”. Dopo l’iscrizione diventa possibile richiedere il PASSOE, cioè PASS dell’Operatore Economico, da presentare in fase di gara per la successiva valutazione. Queste procedure per la verifica dei requisiti saranno operative dal primo luglio 2014.



 
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