
Sottotetti, se sono abitabili i volumi vanno computati
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NORMATIVA
Sottotetti, se sono abitabili i volumi vanno computati
CdS: nel rilascio del titolo abilitativo si considerano le caratteristiche dei vani e non le dichiarazioni del costruttore
Vedi Aggiornamento
del 11/10/2016
Vedi Aggiornamento del 11/10/2016
15/07/2014 - La copertura di un edificio deve essere considerata volume tecnico o sottotetto in base alle sue potenzialità di sfruttamento a fini abitativi. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 2467/2014.
Anche se l’impresa di costruzione si impegna a non rendere abitabile un vano sottotetto, i suoi volumi devono essere computati ai fini della richiesta del titolo abilitativo se vengono riscontrate determinate caratteristiche, come una altezza media compatibile con l’abitabilità.
Il Consiglio di Stato ha infatti spiegato che un volume realizzato per la copertura di un fabbricato può essere considerato sottotetto o mansarda a seconda che la sua altezza ne consenta l’uso a fini abitativi.
L’impegno del costruttore di non rendere abitabile il sottotetto non deve essere preso in considerazione dalla Pubblica Amministrazione preposta al rilascio del permesso di costruire.
Il permesso di costruire, ha ricordato il CdS, è infatti un atto amministrativo ad efficacia istantanea, che non può essere pregiudicato da un comportamento successivo, come ad esempio il venir meno dell’impegno preso dal costruttore.
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Anche se l’impresa di costruzione si impegna a non rendere abitabile un vano sottotetto, i suoi volumi devono essere computati ai fini della richiesta del titolo abilitativo se vengono riscontrate determinate caratteristiche, come una altezza media compatibile con l’abitabilità.
Il Consiglio di Stato ha infatti spiegato che un volume realizzato per la copertura di un fabbricato può essere considerato sottotetto o mansarda a seconda che la sua altezza ne consenta l’uso a fini abitativi.
L’impegno del costruttore di non rendere abitabile il sottotetto non deve essere preso in considerazione dalla Pubblica Amministrazione preposta al rilascio del permesso di costruire.
Il permesso di costruire, ha ricordato il CdS, è infatti un atto amministrativo ad efficacia istantanea, che non può essere pregiudicato da un comportamento successivo, come ad esempio il venir meno dell’impegno preso dal costruttore.
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Norme correlate
Sentenza 14/05/2014 n.2467
Consiglio di Stato - Valutazione sulla funzione di volume tecnico o mansarda svolta dalla copertura degli edifici
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