
Ingegneri europei, ecco come far riconoscere il titolo in Italia
Gli ordini territoriali valuteranno se il professionista ha bisogno di un percorso formativo compensativo
Il professionista che ha conseguito la laurea in ingegneria in un altro Paese europeo dovrà dimostrare di aver seguito un percorso di formazione tale da garantirgli competenze analoghe a quelle degli ingegneri italiani.
Sarà quindi compito degli Ordini degli ingegneri territoriali decidere se il professionista ha bisogno di misure compensative per esercitare la professione in Italia.
Nel caso in cui le differenze tra i percorsi formativi rendano necessarie delle integrazioni, il professionista straniero può decidere se sostenere un esame attitudinale o svolgere un tirocinio della durata massima di tre anni.
A tal proposito, il regolamento del Ministero della Giustizia prevede la creazione di due registi appositi, uno per i tirocinanti e uno con l’elenco degli studi presso cui si può svolgere il tirocinio.
Ricordiamo che è stata la Direttiva 2005/36/Ce a gettare le basi per il riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dell’Unione Europea.
La Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 206/2007. Per attuarlo, ma anche per definire le modalità operative del riconoscimento, il Ministero della Giustizia ha messo a punto il regolamento che, dopo l’ok del Consiglio di Stato, potrà essere pubblicato in Gazzetta.
Ricordiamo che, nel 2008, un altro regolamento del Ministero della Giustizia ha dettato le regole per la partecipazione delle associazioni al processo di semplificazione delle procedure di riconoscimento delle professioni.
Il decreto in fase di pubblicazione chiuderà il cerchio del riconoscimento, con regole chiare per esercitare la professione di ingegnere in Italia.
Consiglio di Stato - Parere sul regolamento del Ministero della Giustizia per il riconoscimento del titolo di studio di ingegnere conseguito all’estero
Ministero della Giustizia - Requisiti per la individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonchè dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

PROFESSIONE Periti industriali europei: ecco come esercitare in Italia

PROFESSIONE Professionisti europei, lavorare all’estero sarà più facile

PROFESSIONE Professionisti, arriva la tessera professionale europea
