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Qualifiche professionali nella UE: pubblicato il decreto

Qualifiche professionali nella UE: pubblicato il decreto

Per i trasferimenti temporanei va presentata una dichiarazione che ha validità per l’anno in corso

Vedi Aggiornamento del 21/01/2015
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 21/01/2015
16/11/2007 - Entrerà in vigore il 24 novembre prossimo il DLgs n. 206 del 9 novembre 2007 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 261 dello stesso giorno, che attua la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il Decreto disciplina il riconoscimento - ai fini dell’accesso alle professioni regolamentate e del loro esercizio in un altro Paese UE - delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il Decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

L’articolo 5 individua le autorità competenti a ricevere le domande per ottenere il riconoscimento; ad esempio, per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior, l’autorità competente è il Ministero dell'università e della ricerca.

Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti.

L’articolo 10 disciplina la dichiarazione preventiva che il prestatore di servizi è tenuto a presentare in caso di spostamento temporaneo ; tale dichiarazione deve essere resa 30 giorni prima del trasferimento e deve contenere informazioni sulla prestazione di servizi e sulla copertura assicurativa per la responsabilità professionale. La dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro.

Se il professionista intende invece trasferirsi stabilmente in un altro Paese, deve seguire la procedura per il riconoscimento professionale, inoltrando domanda all’autorità competente, la quale accerta la completezza della documentazione esibita e ne dà notizia all'interessato (art. 16). Qualora la formazione del richiedente non sia ritenuta sufficiente per l’esercizio della professione nello Stato ospitante, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale (art. 22).

Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie elaborerà proposte in materia di piattaforme comuni per semplificare le procedure di riconoscimento; all’elaborazione delle piattaforme partecipano le autorità competenti, sentiti gli ordini, i collegi o gli albi per le professioni regolamentate, e le associazioni rappresentative, se si tratta di professioni non regolamentate (art. 26).

La sezione VIII, articolo 52, illustra i requisiti minimi della formazione di architetto, necessari ai fini del riconoscimento: almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile; l’insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione di determinate conoscenze e competenze.


Il Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) ha confermato il proprio gradimento per il Dlgs di recepimento della direttiva sulle qualifiche professionali, ribadendo che solo le associazioni con determinati ed elevati requisiti debbano essere riconosciute e impegnandosi, a tal fine, ad attivare un lavoro interno affinchè le associazioni in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs possano presentare entro il 15 dicembre prossimo la domanda ai Ministri competenti ed al Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).

“Occorre fare presto - si legge in un comunicato del Colap - perché l’Europa non ci aspetta e le potenzialità delle associazioni professionali non possono essere escluse dal processo di definizione delle piattaforme formative: le associazioni saranno proattive, il traino di questo sistema. Il comitato del Colap, con riferimento all’attività che il Cnel è stato chiamato a svolgere dal decreto legislativo, si augura che la Presidenza e l’Assemblea del Cnel si attivino al più presto per definire un percorso di risposta efficace ed efficiente, percorso che non potrà non tener conto del fatto che il mondo associativo non è ancora rappresentato all’interno del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”.
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