
In arrivo il decreto sulle qualifiche professionali
PROFESSIONE
In arrivo il decreto sulle qualifiche professionali
Gli Ordini contro il coinvolgimento delle associazioni nell’elaborazione delle 'piattaforme comuni'
Vedi Aggiornamento
del 28/02/2008
Aggiornamento del 27 luglio. Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri di oggi.
26/07/2007 - È in dirittura d’arrivo il decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 2005/36 riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Ricordiamo che la direttiva 2005/36 stabilisce regole omogenee per svolgere nella Ue la professione per la quale si è studiato nel Paese d’origine e prevede che il riconoscimento dei titoli avvenga secondo parametri minimi di formazione. Ogni Stato fissa i livelli di cultura e di formazione minima per l'accesso alle singole professioni; lo Stato ospitante può, inoltre, richiedere provvedimenti di compensazione, come tirocini o prove, nel caso in cui non ci sia perfetta corrispondenza tra la qualifica conseguita e quella richiesta per la professione.
Al fine di semplificare i meccanismi di compensazione, la direttiva prevede la creazione di “piattaforme comuni” definite come “l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione”. Tali piattaforme potranno essere progettate sia dagli Stati membri che da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo.
La prima bozza del decreto di recepimento predisposto dal Dipartimento per le Politiche europee e diffusa qualche giorno fa, all’articolo 25, comma 3, prevede che “All’elaborazione di piattaforme comuni di cui al comma 1 partecipano, in caso di professione regolamentata, gli Ordini o Collegi, ovvero le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. In caso di professioni non regolamentate nell’ordinamento nazionale, partecipano all’elaborazione delle piattaforme comuni le associazioni rappresentative a livello nazionale.”
Il comma 4 dello stesso articolo prevede che “Ai fini dell’attuazione del comma 3, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, è istituito l’elenco delle associazioni di professionisti che esercitano professioni non regolamentate e delle associazioni di professionisti che esercitano professioni regolamentate per le quali non siano costituiti Ordini o Collegi.
L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti […]:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno quattro anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
c) ampia diffusione su tutto il territorio nazionale;
d) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima.”
Un “cauto ottimismo” sul decreto legislativo è stato espresso dal Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali): secondo il coordinatore nazionale, Giuseppe Lupoi, “il recepimento della direttiva comunitaria 36/05 permetterà alle associazioni professionali di tutelare gli interessi e valorizzare le competenze dei professionisti italiani in sede europea”.
Di segno opposto le reazioni degli Ordini professionali. Con una lettera indirizzata al Ministero della Giustizia, il CUP (Comitato unitario delle professioni) ha chiesto di ha chiesto di modificare i commi 3 e 4 dell’art. 25 che, a parere del CUP, riconosce surrettiziamente le Associazioni delle professioni non regolamentate, ammettendole a partecipare all’elaborazione delle piattaforme comuni. Il CUP richiama espressamente la direttiva 2005/36 che fa invece esplicito riferimento alle “professioni regolamentate”.