02/12/2014 - Le distanze minime tra fabbricati possono non essere rispettate per effettuare interventi di rimozione delle barriere architettoniche. Ma non sempre. Lo ha affermato il Tar Lazio, che con la
sentenza 726/2014 ha tracciato una panoramica del quadro legislativo in materia.
Il Tar ha spiegato che le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono essere effettuate
in deroga alle norme sulle distanze minime dei regolamenti edilizi. Fanno eccezione gli articoli 873 e 907 del Codice Civile che prescrivono una distanza minima di tre metri che può essere incrementata dalle disposizioni locali.
Il diniego, ha spiegato il Tar, è possibile solo se la realizzazione implica
un danno ai beni altrui, che comunque devono essere tutelati. I giudici hanno inoltre chiarito che per eliminazione delle barriere architettoniche si intende la realizzazione di opere utili a garantire l’accessibilità, ma non a migliorare la fruibilità dell’edificio.
In generale, il Tribunale Amministrativo ha chiarito che si cerca un
bilanciamento tra interessi contrastanti. Ad esempio, tra la salvaguardia del patrimonio storico artistico e l’interesse dei disabili solitamente prevale il secondo, a meno che i lavori non implichino un danno agli edifici.
Diversamente, rispetto agli interessi dei portatori di handicap, prevalgono quelli dei proprietari degli edifici vicini. In questi casi, la realizzazione delle opere è ammessa a patto che sia rispettata la distanza di tre metri, utile a garantire le giuste condizioni di salubrità e salute.
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