06/06/2016 - Installare un ascensore in condominio è un intervento che risponde a diverse esigenze. Può servire a un disabile per conquistare una certa autonomia di movimento o può costituire un ammodernamento richiesto da tutti i condòmini.
I problemi sorgono quando i condòmini non sono d’accordo sul da farsi e ricorrono in giudizio perché temono che sia compromesso il loro diritto ad usufruire degli
spazi comuni.
Di seguito una carrellata di pronunce dei Tribunali, che nella maggior parte dei casi cercano di trovare un compromesso tra gli interessi in gioco, con un occhio di riguardo
alla stabilità degli edifici e alla sicurezza.
Il
Tribunale di Firenze con la
sentenza 174/2016 ha affermato che non si può rimuovere l'ascensore che il disabile
installa a sue spese se non lede la stabilità dell'edificio. Alcuni condòmini erano contrari perché l’impianto avrebbe limitato l’ampiezza delle scale, ma i giudici lo hanno considerato un intervento di ammodernamento e, dopo aver accertato che l’ascensore
serviva tutti i piani, hanno stabilito che non limitava l’uso delle parti comuni.
Che l’ascensore non possa “
saltare le fermate” lo ha stabilito anche il
Tar Lazio con la
sentenza 11423/2016. Se l’impianto
non serve tutti i piani non costituisce un ammodernamento né migliora l’accessibilità per tutti i condòmini. In questi casi le autorizzazioni possono essere revocate e l’ascensore rimosso.
Più categorica la
Cassazione, che con la
sentenza 16846/2015 si è schierata a favore della rimozione delle barriere architettoniche affermando che un ascensore per disabili può essere installato anche se riduce la larghezza della scala condominiale. Inoltre, i lavori possono essere autorizzati
anche in deroga alle regole sulla maggioranza previste per le innovazioni ordinarie.
Cosa accade, invece, se l’assemblea delibera la realizzazione di un ascensore e alcuni condòmini si oppongono sostenendo che non è compatibile con il
servoscala di cui invece hanno bisogno? Anche in questo caso la soluzione sta nella mediazione. Il
Tribunale di Roma con la
sentenza 1797/2016 ha disposto la rimozione del servoscala già installato e la sua sostituzione con un modello compatibile con l'ascensore deliberato dall'assemblea.
E che succede con le
distanze tra edifici? Il
Tar Liguria con la
sentenza 1002/2015 ha chiarito che gli ascensori esterni non sono delle costruzioni, ma devono essere considerati come “innovazioni”, quindi assimilati ai volumi tecnici. Gli ascensori esterni
non si conteggiano quindi nelle distanze a condizione che, precisano i giudici, sia impossibile installarli all’interno dello stabile.
Simile il parere del
Tar Lazio. I giudici con la
sentenza 726/2014 hanno stabilito che le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono essere effettuate
in deroga alle norme sulle distanze minime dei regolamenti edilizi.
E le
spese di manutenzione? Secondo la
Cassazione (
sentenza 17557/2015) le spese di gestione dell’ascensore non possono essere suddivise in base al numero delle persone che occupano gli appartamenti, ma secondo il valore dei singoli piani e l'altezza di ciascun piano dal suolo.