Incendio in un edificio, di chi è la responsabilità dei danni?
18/09/2019 - In caso di incendio durante dei lavori, chi risponde dei danni causati all’edificio? Il proprietario dell’immobile in cui si stavano eseguendo i lavori o l’amministratore? E perché?
A questi interrogativi ha dato risposta la Cassazione con la sentenza 22163/2019.
Incendio durante i lavori, il caso
Nel caso esaminato, il gestore di un capannone industriale di proprietà dell'Inpdap (oggi Inps) aveva commissionato dei lavori di impermeabilizzazione della copertura per l’eliminazione di infiltrazioni.
Come si legge nella ricostruzione dei fatti, il dipendente dell’impresa appaltatrice aveva mantenuto una “condotta inadeguata e gravemente inadempiente”, con “maldestro uso di una fiamma ossidrica”, cui conseguì “l’accensione del plexiglas di cui erano costruiti i lucernari con conseguente propagazione dell’incendio all’intera struttura”.
Uno dei danneggiati aveva presentato domanda di risarcimento contro il gestore dell’edificio, ma questi sosteneva invece che la responsabilità fosse del proprietario.
Incendio durante i lavori, di chi è la responsabilità
La Cassazione ha risolto il caso spiegando la differenza tra gli articoli 2051 e 2053 del Codice Civile. In base all’articolo 2051, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che non sia provato il caso fortuito. L’articolo 2053 stabilisce che il proprietario di un edificio o di un’altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, a condizione che non sia dovuta ad un difetto di manutenzione o a un vizio di costruzione.
La responsabilità del proprietario per la rovina degli immobili, hanno spiegato i giudici, può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi strutturali dell’edificio o di elementi accessori in essa stabilmente incorporati. L’impianto antincendio, si legge nella sentenza, non ha queste caratteristiche.
La Cassazione ha escluso quindi la responsabilità del proprietario anche sulla base di un altro motivo: i lavori, dai quali è derivato l’incendio e i relativi danni, erano stati affidati all’impresa appaltatrice dal gestore/amministratore dell’edificio. Elementi che hanno portato i giudici a ritenere che il caso rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 2051 (danno cagionato da cosa in custodia) e dovesse essere quindi l’amministratore a rispondere dei danni.