
Prestazioni energetiche degli edifici, in arrivo il decreto
Ok della Conferenza Unificata ai metodi di calcolo e ai requisiti minimi che entreranno in vigore a luglio 2015

Nella seduta del 25 marzo scorso, è stata infatti sancita l’intesa sullo schema di decreto che ridefinirà le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
Con il nuovo decreto, inizierà di fatto l’attuazione del DL 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, che ha recepito la Direttiva Edifici a Energia Quasi Zero (2010/31/UE) sostituendo il Dlgs 192/2005.
Nello specifico, l’emanando decreto aggiornerà il Dpr 59/2009 che oggi definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del Dlgs 192/2005.
Oltre alle nuove metodologie di calcolo, il decreto rafforza gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva.
Inoltre, il decreto punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni, per ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.
Il provvedimento aggiornerà la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle norme tecniche UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 sulla climatizzazione estiva sull’uso delle rinnovabili, e della Raccomandazione 14 del CTI sul calcolo dell’energia primaria.
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso). Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi.
I nuovi requisiti minimi entreranno in vigore il 1° luglio 2015 e saranno resi più severi dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per gli altri edifici, per realizzare gli ‘edifici a energia quasi zero’.
Ministero dello Sviluppo Economico - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (DL ecobonus, detrazioni 65% e 50%, bonus mobili)
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale (DL ecobonus, detrazioni 65% e 50%, bonus mobili)
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (Edifici a energia quasi zero)
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia

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