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Sisma centro Italia, come delocalizzare le imprese inagibili

Sisma centro Italia, come delocalizzare le imprese inagibili

Previsti contributi se si dimostra che i danni sono dovuti al terremoto. La nuova sede deve essere progettata da tecnici iscritti all’elenco speciale

Vedi Aggiornamento del 21/03/2017
Foto: ReLUIS
Foto: ReLUIS
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 21/03/2017
21/12/2016 - Le imprese danneggiate dal sisma potranno delocalizzare le proprie attività in edifici in affitto o strutture temporanee se la perizia asseverata da un tecnico abilitato certificherà la riconducibilità dei danni agli eventi sismici avvenuti dal 24 agosto in poi.
 
Questa la principale misura contenuta nell’Ordinanza 9/2016 del Commissario speciale per la Ricostruzione, Vasco Errani, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
 

Post-sisma: delocalizzazione delle imprese

L’Ordinanza 9/2016 contiene le misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l'immediata ripresa dell'attività produttiva di imprese ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravissimi, non riparabili con interventi di rafforzamento locale.
 
Le imprese potranno delocalizzare le attività economiche: in altro edificio agibile sito nello stesso comune; all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti; all'interno di un'area pubblica attrezzata.
 
La delocalizzazione temporanea (tramite affitto o costruzione di strutture temporanee) dovrà interessare edifici con caratteristiche tipologiche e dimensionali simili al preesistente, certificate da una perizia asseverata dal tecnico incaricato.
 

Richiesta di delocalizzazione con perizia

L’Ordinanza specifica anche che la richiesta di delocalizzazione può essere presentata a condizione che ci sia inagibilità totale, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia giurata.

Presto sarà modificata la procedura per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes: l’Ordinanza 422/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) dispone che i proprietari di immobili privati dichiarati “non utilizzabili” dopo verifiche con scheda speditiva Fast, potranno incaricare direttamente professionisti abilitati e iscritti agli ordini, con competenze di tipo tecnico e strutturale, delle verifiche di agibilità post-sismica con scheda AeDES, mentre l'attuale procedura consente l'assegnazione degli incarichi solo ai professionisti 'abilitati' alla redazione di schede AeDES. 

La perizia asseverata redatta da professionista abilitato dovrà contenere:
- la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato con attestazione della riconducibilità causale dei danni subiti agli eventi sismici;
- l'illustrazione in dettaglio dei danni subiti dall'edificio, dai macchinari, dalle attrezzature e dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino;
- la descrizione delle attività svolte dall'impresa;
- la descrizione dell'edificio ove in cui s’intende delocalizzare l’attività con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle certificazioni od autorizzazioni necessarie;
- la descrizione degli eventuali interventi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico, l'edificio preso in locazione o la struttura temporaneamente realizzata nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti.
 
Nella domanda di autorizzazione devono inoltre essere indicati: i fornitori presso cui si procederà al riacquisto delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a quelli danneggiati o distrutti; l'impresa che procederà agli interventi di realizzazione della struttura temporanea; il progettista e il direttore dei lavori incaricati.
 

Progetti di delocalizzazione: i requisiti per professionisti e imprese

I professionisti che si occupano dei lavori devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco speciale, istituito dall'art.34 del DL 189/2016 ma non ancora pubblicato ufficialmente. 
 
I fornitori e le imprese devono: aver presentato domanda d’iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori; non aver commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC); essere in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione necessaria.
 

Ricostruzione aree produttive: rimborsi

Per gli interventi di delocalizzazione in immobili in affitto, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio preesistente, e' pari al canone medio di locazione determinato nella perizia asseverata, tenendo conto delle valutazioni di mercato.
 
Per gli interventi di delocalizzazione in strutture temporanee, il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti e' pari al minor importo tra il costo dell'intervento ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 280/mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata.
 
Qualora le imprese avessero già avviato la delocalizzazione, anteriormente all'entrata in vigore dell’ordinanza, può essere chiesto il rimborso delle spese sostenute.
 
E’ necessario allegare alla domanda di rimborso la documentazione attestante gli interventi e gli acquisti eseguiti attraverso una perizia asseverata comprovante la gravità e la riconducibilità agli eventi sismici dei danni riportati dagli edifici e le fatture attestanti le spese sostenute.
 
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