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Lavori edili su beni culturali, gli ingegneri possono progettarli?

Lavori edili su beni culturali, gli ingegneri possono progettarli?

Tar Puglia: sì se la Soprintendenza ha dato indicazioni precise, in caso contrario devono limitarsi alla parte tecnica

Vedi Aggiornamento del 01/03/2024
Lavori edili su beni culturali, gli ingegneri possono progettarli?
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 01/03/2024
04/04/2017 - Le opere edili con rilevante carattere artistico spettano agli architetti, mentre gli ingegneri possono occuparsi della parte tecnica. Se questa suddivisione delle competenze è ormai assodata ed è stata anche ribadita da numerose pronunce della giurisprudenza, cosa accade se la Soprintendenza ai Beni Culturali determina in modo preciso come svolgere l’intervento?
 
In questo caso, sostiene il Tar Puglia con la sentenza 411/2017, i progettisti non devono compiere nessuna scelta, quindi l’incarico può essere affidato indifferentemente a un architetto quanto a un ingegnere.
 

Beni culturali, competenze ingegneri e architetti

Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato sulla gara, bandita da un comune, per l’affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la riqualificazione di due strade del centro storico.
 
Come requisito di idoneità, il bando indicava l’iscrizione all’Albo degli Architetti. Un limite che aveva spinto l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce a presentare ricorso.
 
I giudici hanno spiegato che, in base all’articolo 52, comma 2, del Regio decreto 2537/1925, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici spettano all’architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta anche da un ingegnere. Si tratta di una “riserva parziale” che non riguarda tutti gli interventi, ma solo quelli che implicano delle scelte culturali, in virtù di una maggiore preparazione accademica degli architetti sull’argomento.
 
Dato che la Soprintendenza aveva determinato in modo preciso come effettuare gli interventi, i materiali da utilizzare e quelli da recuperare, nonché le modalità per la realizzazione dei parcheggi, il Tar ha concluso che “la gara si risolveva in una mera ingegnerizzazione del progetto”.
 
Questo significa che, dovendosi attenere strettamente alle indicazioni della Soprintendenza, per lo svolgimento dell’incarico il progettista non avrebbe utilizzato competenze architettoniche ed era quindi sbagliato escludere gli ingegneri.
 

Competenze ingegneri e architetti, il commento del CNI

“Si aggiunge un altro tassello al novero delle decisioni del giudice amministrativo favorevoli ai professionisti Ingegneri nel tormentato settore degli edifici vincolati. Partendo dalla nozione di ‘parte tecnica’ si stanno conseguendo risultati positivi per gli iscritti all’albo, nel rigoroso rispetto delle reciproche competenze con le altre Professioni tecniche interessate” ha commentato il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI).
 
“La via giudiziaria - ritiene il CNI - non può essere l’unica strategia per giungere ad un assetto definito ed equilibrato delle competenze professionali, a beneficio dei tecnici, delle stazioni appaltanti e della collettività in generale. È intenzione quindi del Consiglio Nazionale proseguire nella interlocuzione con le forze politiche e di Governo, nonché avviare un tavolo di confronto con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, per giungere ad una rivisitazione complessiva della risalente disciplina normativa, che riconosca e tuteli la particolare preparazione tecnica ed il bagaglio di studi accademico e professionale della Categoria degli Ingegneri”.
 
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