Il BIM entra nelle aule dei tribunali
09/06/2017 - Il metodo di progettazione BIM sta facendo il suo debutto nelle gare per l’affidamento dei servizi di progettazione ed è già al centro di contenziosi. Se molti operatori del settore credono che nel modello BIM gli elementi devono essere rappresentati in forma tridimensionale, il Tar Milano, con la sentenza 1210/2017 depositata il 29 maggio scorso, ha eliminato questa convinzione, affermando che nel progetto possono essere inseriti anche oggetti bidimensionali
BIM, il caso in Tribunale
I giudici si sono pronunciati sul ricorso presentato da un raggruppamento di professionisti, escluso dalla gara per la progettazione di un complesso scolastico e sorpassato da un altro raggruppamento che aveva ottenuto un punteggio aggiuntivo per aver presentato degli elaborati in BIM. Secondo i ricorrenti, il progetto BIM era incompleto perchè la parte relativa agli impianti era stata rappresentata in 2D e non avrebbe dovuto ottenere un punteggio aggiuntivo.
Secondo l’Amministrazione che aveva bandito la gara e valutato le offerte, il progetto BIM rispettava invece le prescrizioni di gara dal momento che il bando non imponeva la tridimensionalità per tutti gli elementi del progetto.
BIM, come va inteso il nuovo approccio alla progettazione
La prof.ssa Anna Osello del Politecnico di Torino, nominata dal Tribunale per valutare l’aspetto tecnico del contenzioso, nella sua relazione ha fatto una premessa: "non esiste un “formato BIM” ma si parla, invece, di metodo di lavoro e di rappresentazione digitale".
La base di tutto è certamente un modello tridimensionale, si legge nella sentenza, ma questo non significa che ogni oggetto debba essere obbligatoriamente tridimensionale. La cosa essenziale è che ogni oggetto includa delle proprietà che vanno oltre la semplice rappresentazione grafica e che siano funzionali alla sua descrizione, in relazione all’obiettivo per cui viene inserito nel modello.
Nella metodologia BIM, spiega la sentenza, l’attenzione deve essere posta sul concetto di informazione piuttosto che sul metodo di rappresentazione dei singoli oggetti.
Per verificare che i contenuti del modello BIM fossero conformi a quanto previsto dal progetto a base di gara, è stato esaminato il file nativo (Revit versione 2015) dal momento che in fase di esportazione del file in formato IFC è possibile che una parte, a volte anche significativa dei dati, possa andare perduta.
Il modello è risultato impostato correttamente per quanto riguarda le strutture. Nella parte relativa agli impianti è emerso che alcuni elementi erano stati rappresentati in 2D anziché 3D. la rappresentazione è stata considerata comunque congruente con il livello di progettazione definitiva, “anche perché le informazioni relative alle quantità sono estraibili sotto forma di abachi”.
Sulla base di queste considerazioni, il ricorso degli esclusi è stato respinto ed è stata confermata l’aggiudicazione dell’incarico al raggruppamento che aveva presentato il progetto BIM con alcune parti rappresentate in 2D. Resta ora da capire se gli esclusi ricorreranno al Consiglio di Stato e se verrà confermata questa posizione.