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Lazio, approvata la legge per la rigenerazione urbana

Lazio, approvata la legge per la rigenerazione urbana

Via libera alle norme su recupero edilizio, Piano Casa, miglioramento sismico, efficienza energetica

Vedi Aggiornamento del 21/07/2017
Lazio, approvata la legge per la rigenerazione urbana
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 21/07/2017
12/07/2017 - Approvata ieri pomeriggio dal Consiglio Regionale del Lazio la legge per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio

Con questa norma - spiega il comunicato - la Regione si dota di una norma per ‘una rigenerazione urbana ampia’, concepita come un mezzo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, che comprende aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche con l’obiettivo di promuovere o rilanciare territori in situazioni di disagio o degrado socio-economico. 

Sono previste premialità di volumi o superfici fino al 40%, delocalizzazioni e cambi di destinazione d’uso. Ai Comuni è affidato un ruolo centrale nella scelta e nella valutazione degli interventi. Sono disciplinati i programmi di rigenerazione urbana, gli ‘ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio’, gli interventi per il miglioramento sismico e l’efficienza energetica, nonché i cosiddetti ‘interventi diretti’. Dettate anche norme per il ‘riordino funzionale’ degli stabilimenti balneari, tanto marittimi che lacuali, nel rispetto della disciplina paesistica e ambientale.
 

Programmi di rigenerazione urbana 

Potranno essere proposti ai Comuni da privati e da associazioni consortili di recupero urbano. La premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive, arriverà fino al 35% della superficie lorda esistente (fino al 40% nel caso in cui la superficie esistente sia ridotta almeno del 10% a favore della superficie permeabile). Nei programmi andrà indicata anche la quota almeno del 20% di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
 

Ambiti territoriali ‘urbani’ di riqualificazione e recupero

I Comuni potranno individuare gli ambiti territoriali ‘urbani’ di riqualificazione e recupero edilizio nei quali consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione con una volumetria o una superficie lorda aggiuntiva fino al 30%.
 
In questi ambiti saranno possibili, a determinate condizioni, cambi di destinazione d’uso, esclusi quelli per l’apertura di medie e grandi strutture di vendita. È prevista anche la possibilità di delocalizzazioni, con misure per garantire la bonifica delle aree lasciate libere. Come per i programmi di rigenerazione, sono previste premialità aggiuntive del 5% se gli interventi saranno realizzati con concorsi di progettazione.

Dalle disposizioni sugli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio sono esclusi gli insediamenti urbani storici, così come definiti dal piano paesistico territoriale (Ptpr). Questa limitazione ha riacceso la polemica: il centrodestra e il gruppo Misto hanno chiesto di consentire gli interventi nei centri storici; l’assessore regionale Michele Civita si è detto disponibile ad affrontare il tema nel prossimo “mini collegato” estivo.

I Comuni potranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con una superficie lorda complessiva fino a 10 mila metri quadrati, con cambiamento di destinazione edilizia tra le categorie funzionali individuate dall’art. 23-ter del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), esclusa quella rurale. Anche in questo caso non è stata consentita l’apertura di medie e grandi strutture di vendita. Negli insediamenti urbani storici (individuati dal Ptpr) e nelle zone omogenee D (insediamenti produttivi) i Comuni potranno limitare gli interventi previsti dall’articolo.

Entro i dodici mesi successivi all’approvazione della legge, in attesa che i consigli comunali intervengano sui propri strumenti urbanistici, le disposizioni per il cambio di destinazione d’uso si potranno applicare agli edifici esistenti, legittimi o legittimati, previa richiesta di titolo abilitativo ai sensi del TU Edilizia. Restano comunque esclusi da questa possibilità gli edifici ricadenti nei consorzi industriali e nei piani degli insediamenti produttivi e nelle zone omogenee D. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal Ptpr, le disposizioni si applicheranno previa autorizzazione della Giunta comunale.
 

‘Interventi diretti’

Nel quadro delle finalità della legge saranno permesse ristrutturazioni edilizie o demolizioni e ricostruzioni con un incremento fino al 20% della volumetria o della superficie lorda esistente (ad eccezione degli edifici produttivi: fino al 10% della superficie coperta). La norma è estesa alle aree agricole e, a certe condizioni, alle strutture ricettive all’aria aperta. Gli interventi diretti non saranno consentiti negli insediamenti urbani storici. 
 

La legge per la rigenerazione urbana ‘assorbe’ il Piano Casa

La nuova legge dunque rende strutturale il Piano Casascaduto a maggio 2017, e fa salve le pratiche avviate prima del 1° giugno 2017
 

Misure per cinema e teatri

Cinema e centri culturali polifunzionali potranno godere di premialità fino al 20%. All’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali saranno consentiti cambi di destinazione d’uso fino al 30% per aprire attività commerciali, artigianali e per servizi.
 

Miglioramento sismico ed efficienza energetica

I consigli comunali potranno prevedere negli strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di ampliare del 20% la volumetria o la superficie utile degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq, per chi realizzi interventi per l’efficienza energetica e il miglioramento sismico. L’ampliamento si potrà realizzare anche con un corpo edilizio separato, a patto di non compromettere ‘l’armonia estetica del fabbricato’.
 
Nelle zone colpite dal terremoto gli ampliamenti, con realizzazione di un corpo edilizio separato, potranno essere autorizzati anche in un altro lotto dello stesso comune, ma comunque non in zona agricola. Altre disposizioni in materia di terremoto sono state previste per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni del cratere e una serie di misure per prevenzione e riduzione del rischio affidate a un regolamento di Giunta. Cancellati dall’Aula gli sconti che i comuni avrebbero potuto concedere sugli oneri di urbanizzazione, contenuti nel testo licenziato dalla commissione Urbanistica.
 

Proroga per il recupero dei sottotetti 

Tra le disposizioni finali e di dettaglio approvate ieri, la legge per il recupero dei sottotetti (LR 13/2009) è stata resa applicabile a quelli ultimati al 1 giugno 2017. Il limite precedente era al 31 dicembre 2013.
 
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