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Appalti, sotto i 209mila euro obbligatorio il principio di rotazione

Appalti, sotto i 209mila euro obbligatorio il principio di rotazione

CdS: l’affidamento del servizio all’impresa uscente va motivato ed è consentito solo se ci sono pochi operatori sul mercato

Vedi Aggiornamento del 15/03/2018
Appalti, sotto i 209mila euro obbligatorio il principio di rotazione
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 15/03/2018
05/09/2017 - Nell’affidamento di incarichi e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie (209mila euro) bisogna rispettare obbligatoriamente il principio di rotazione sancito dal Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) e dalle Linee guida n.4 (Contratti sotto la soglia comunitaria, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016) attuative del Codice.
 
Dopo la scadenza del contratto, la Stazione Appaltante che indice la nuova gara di regola non può invitare l’operatore uscente. L’unica eccezione è consentita nel caso in cui sul mercato siano presente pochi operatori. Ad ogni modo, la scelta della Stazione Appaltante deve essere adeguatamente motivata e deve trovare riscontro nella realtà.
 

Appalti sotto soglia e principio di rotazione

È stato il Consiglio di Stato, con la sentenza 4125/2017, a ribadire l’obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture (in cui rientrano i servizi di progettazione). I giudici si sono pronunciati sul caso di una Stazione Appaltante che aveva bandito una gara per l'aggiudicazione del servizio di erogazione di bevande e snack, invitando alla procedura di selezione sette concorrenti. Solo tre avevano presentato l’offerta e alla fine la scelta della Stazione Appaltante era ricaduta sull’operatore uscente.
 
Il secondo classificato si era quindi opposto, lamentando la violazione del principio di rotazione e il Tar gli aveva dato ragione. Secondo l’aggiudicatario, invece, la scelta della Stazione Appaltante era corretta perché sul mercato c’erano pochi operatori con le qualifiche adeguate. 
 

Codice Appalti e principio di rotazione

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar perché la decisione della Stazione Appaltante non era giustificata dalle condizioni del mercato, né tantomeno era stata adeguatamente motivata.
 
In base all’articolo 36 del Codice Appalti, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie la Stazione Appaltante può optare per le procedure ordinarie o seguire la procedura negoziata. In questo caso, per i lavori di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro dovrà consultare almeno dieci operatori. Per i servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, dovrà invitare almeno cinque operatori.
 
Nel caso esaminato, la Stazione Appaltante aveva invitato sette operatori. Questo significa che la violazione del principio di rotazione non poteva essere giustificata con la scarsità di soggetti sul mercato.
 
Il CdS ha quindi revocato gli esiti della gara procedendo allo scorrimento della graduatoria e all’affidamento del servizio al secondo classificato.
 
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