09/01/2018 - Sul fronte dell’efficienza energetica il 2018 sarà caratterizzato da una detrazione con aliquote differenziate a seconda dell’intervento; la
Legge di Bilancio 2018, infatti, ha ridisegnato gli incentivi sul risparmio energetico con l’obiettivo di agevolare maggiormente i lavori capaci di migliorare la prestazione globale degli edifici.
Ecobonus 65% sulla singola unità: quando è previsto
Fino al
31 dicembre 2018 sarà possibile usufruire della
detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici come gli interventi che migliorano di almeno il 20% il fabbisogno annuo di energia primaria rispetto ai requisiti del
DM 11 marzo 2008 e gli interventi di
coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i requisiti del
DM 11 marzo 2008.
Tra gli altri interventi che continuano ad usufruire della detrazione 65% ci sono:
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di
efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
- l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che l’intervento porti a un risparmio di energia primaria pari al 20%;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il
controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione.
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Ecobonus singola unità: quando scende al 50%
La detrazione è
ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, relative a:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi;
- acquisto e posa in opera
di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013;
- acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.
Ricordiamo che a prescindere dalla percentuale detraibile (50% o 65%) l'ecobonus
si applica come detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (
IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (
IRES) e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Ecobonus condomini: agevolazione maggiorata fino al 2021
L’Ecobonus sui condomìni resta invariato fino al 2021. I lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità di cui si compone il condominio potranno usufruire di una
detrazione del 70% nel caso di operazioni che
interessino più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e di una
detrazione del 75% se si migliora la prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media di cui al
DM 26 giugno 2015.
Avranno un incentivo maggiore gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica. A questi lavori sarà riconosciuta una
detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’
85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e verrà calcolata su una spesa massima di
136 mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Si tratta della somma del tetto di 96mila euro per unità immobiliare previsto dal sismabonus “tradizionale” e di quello di 40mila euro per unità immobiliare fissato per l'ecobonus.
Un altra novità riguarda gli
Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) che da quest'anno possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).
Ecobonus: cessione estesa alle singole unità
La possibilità di
cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.
I contribuenti incapienti (con meno di 8mila euro di reddito nel 2017) potranno quest’anno
cedere il loro credito d’imposta anche a banche e intermediari finanziari per lavori sul singolo appartamento.
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