05/02/2018 - Negli appalti il momento di ammissione alla gara, basato su elementi soggettivi dei concorrenti, e quello della valutazione delle offerte, che deve seguire criteri oggettivi, devono essere tenuti distinti.
Tuttavia, solo nelle procedure per l’affidamento di servizi, il
curriculum del professionista o dell’impresa può incidere sulla valutazione dell’offerta. Ma a condizione che non si stravolga il punteggio complessivo.
Questi i principi emersi indirettamente dalla
sentenza 279/2018 del Consiglio di Stato.
L’esperienza negli appalti di lavori
Negli appalti di lavori pubblici, i curricula dell’impresa o dei tecnici che collaborano con essa devono essere valutati solo nella
fase della qualificazione, cioè quando la Stazione Appaltante decide chi ammettere alla gara.
Nella fase successiva di
valutazione delle offerte si deve invece valutare solo la
qualità dei progetti presentati. Il punteggio attribuito dalla Stazione Appaltante deve essere quindi correlato solo alle soluzioni presentate e non ad altri requisiti, come l’esperienza pregressa o il possesso di certificazioni di qualità.
L’esperienza negli appalti di servizi
Diversamente, hanno spiegato i giudici, negli appalti di servizi, in cui rientrano le gare di progettazione, l'
esperienza del personale di una società
incide sulla prestazione oggetto dell’appalto. In questo caso, “il merito tecnico dell’offerta è riferito alla qualità delle risorse umane che l’offerente intende mettere a disposizione nell’esecuzione dell’appalto”.
L’utilizzo dei requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell’offerta, hanno aggiunto i giudici, è consentita a condizione che lo specifico punteggio assegnato per l’attività svolta
non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.
Il caso
Il caso esaminato dai giudici ha riguardato un contenzioso emerso in occasione di una gara, destinata alle società sportive, per l’affidamento in concessione di un parco e dei relativi impianti.
Il CdS ha considerato ammissibile che nella valutazione delle offerte si prendesse in considerazione l’esperienza pregressa delle società.