
Progetti idraulici, non sono di competenza esclusiva degli ingegneri
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Progetti idraulici, non sono di competenza esclusiva degli ingegneri
Tar Sardegna: ‘se il progetto è connesso a un fondo agrario sono idonei anche gli agronomi’
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del 09/10/2020

27/06/2018 - I progetti idraulici non sono sempre competenza esclusiva di ingegneri; se connotati da valenza agraria, infatti, sono materia di competenza anche degli Agronomi.
A stabilirlo il Tar della Sardegna che ha dato ragione alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna (Fedaf) che ha fatto ricorso contro una norma regionale che attribuisce competenza esclusiva agli ingegneri.
Secondo il Servizio Territoriale della Regione Sardegna anche la documentazione tecnica da allegare alla perizia doveva essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all’albo, e non da un agronomo. La Regione aveva motivato la scelta facendo riferimento alla LR 12/2007 (dell'art 26, punto 2 dell'allegato A) che affida competenza esclusiva agli ingegneri.
L’agronomo ha fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento della nota regionale, appellandosi alla norma nazionale relativa all'ordinamento della professione di dottore agronomo (art. 2, comma 1, lettera d, della Legge 3/1976, come sostituito dall'art. 2 Legge 152/1992) che attribuisce ai dottori agronomi la competenza per “la progettazione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali (…) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici”.
I giudici, inoltre, hanno specificato che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.
A stabilirlo il Tar della Sardegna che ha dato ragione alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna (Fedaf) che ha fatto ricorso contro una norma regionale che attribuisce competenza esclusiva agli ingegneri.
Competenze idrauliche: il caso
Il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, ha chiesto ad un agronomo (incaricato della presentazione di una domanda per l'approvazione tecnica, in sanatoria, di uno sbarramento e l'esercizio di un bacino di accumulo artificiale, destinato ad abbeverare il bestiame del suo allevamento e a irrigare un erbaio) di presentare documentazione integrativa, compresa una articolata “perizia giurata a firma […] di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, […]”.Secondo il Servizio Territoriale della Regione Sardegna anche la documentazione tecnica da allegare alla perizia doveva essere sottoscritta da un ingegnere iscritto all’albo, e non da un agronomo. La Regione aveva motivato la scelta facendo riferimento alla LR 12/2007 (dell'art 26, punto 2 dell'allegato A) che affida competenza esclusiva agli ingegneri.
L’agronomo ha fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento della nota regionale, appellandosi alla norma nazionale relativa all'ordinamento della professione di dottore agronomo (art. 2, comma 1, lettera d, della Legge 3/1976, come sostituito dall'art. 2 Legge 152/1992) che attribuisce ai dottori agronomi la competenza per “la progettazione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali (…) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici”.
Progetti idraulici: la sentenza del Tar
Il Tar ha accolto il ricorso contro la Regione Sardegna, rilevando che “non sussiste, in relazione a tali attività di progettazione, una competenza esclusiva degli ingegneri o architetti, trattandosi di interventi connotati dalla valorizzazione agraria delle aree in questione”.I giudici, inoltre, hanno specificato che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.