
Opere di urbanizzazione primaria, chi può progettarle?
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Opere di urbanizzazione primaria, chi può progettarle?
Dopo mesi di botta e risposta tra Ingegneri e Architetti sulle competenze, il CNI invita alla leale collaborazione istituzionale
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del 01/03/2024

09/10/2020 - Da una recente pronuncia del Tar Lazio, sembrava che le opere di urbanizzazione primaria fossero di esclusiva competenza degli ingegneri. Il Consiglio di Stato ha manifestato qualche dubbio.
Nell’attesa che si giunga ad una soluzione definitiva, è nato un botta e risposta, a colpi di circolari, tra il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), che ultimamente ha invitato alla moderazione dei toni e al rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, e il Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc).
La sentenza, lo ricordiamo, è arrivata al termine di un contenzioso tra il Comune, che aveva approvato il progetto, redatto da due architetti, per la costruzione di una rotatoria e il gestore di un’attività commerciale, che lamentava di essere danneggiato dalla rotatoria perché lo privava di uno degli ingressi.
Il Tar aveva dato ragione al gestore, sostenendo l’illegittimità della delibera comunale perché basata su un progetto redatto da architetti, quindi privi delle competenze richieste dagli articoli 51 e 52 del Regio Decreto 2537/1925.
Il CdS ha posto l’attenzione anche su un altro aspetto, cioè il bilanciamento degli interessi contrapposti. Per i giudici, risulta prevalente l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera dato che l’attività commerciale è dotata di altri ingressi e non risulterebbe danneggiata dalla realizzazione della rotatoria.
Gli Architetti hanno ricordato inoltre che, nel 1990, il CdS ha spiegato che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.
Si tratta, secondo gli Architetti, di un orientamento che il Consiglio di Stato ha confermato con l’ordinanza di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar Lazio.
Nell’attesa della conclusione definitiva della questione, il CNI ha invitato alla moderazione dei toni e al principio di leale collaborazione istituzionale.
Nell’attesa che si giunga ad una soluzione definitiva, è nato un botta e risposta, a colpi di circolari, tra il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), che ultimamente ha invitato alla moderazione dei toni e al rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, e il Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc).
Progettazione opere di urbanizzazione primaria, il caso
Tutto è iniziato con una sentenza del Tar Lazio, che lo scorso luglio ha sancito l’esclusiva competenza degli ingegneri nella progettazione primaria.La sentenza, lo ricordiamo, è arrivata al termine di un contenzioso tra il Comune, che aveva approvato il progetto, redatto da due architetti, per la costruzione di una rotatoria e il gestore di un’attività commerciale, che lamentava di essere danneggiato dalla rotatoria perché lo privava di uno degli ingressi.
Il Tar aveva dato ragione al gestore, sostenendo l’illegittimità della delibera comunale perché basata su un progetto redatto da architetti, quindi privi delle competenze richieste dagli articoli 51 e 52 del Regio Decreto 2537/1925.
Progettazione opere urbanizzazione primaria, il commento del CNI
Il CNI ha dato notizia della sentenza diramando una circolare tra i suoi iscritti. Nella circolare, oltre ad esprimere soddisfazione per la decisione dei giudici, ha affermato che “risulta definitivamente ribadita la piena ed esclusiva competenza professionale degli Ingegneri riguardo i lavori di urbanizzazione primaria e la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati”.Progettazione opere urbanizzazione primaria, marcia indietro dei giudici
Il confronto nei tribunali non si è arrestato e il Consiglio di Stato ha voluto rivalutare la questione. Con l’ordinanza 4133/2020, i giudici hanno sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Lazio spiegando che, trattandosi di un intervento ricadente all’interno della perimetrazione urbana, la progettazione della rotatoria può rientrare tra le competenze degli architetti.Il CdS ha posto l’attenzione anche su un altro aspetto, cioè il bilanciamento degli interessi contrapposti. Per i giudici, risulta prevalente l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera dato che l’attività commerciale è dotata di altri ingressi e non risulterebbe danneggiata dalla realizzazione della rotatoria.
Opere urbanizzazione primaria, gli Architetti difendono le loro competenze
Non si è fatta attendere la risposta degli Architetti, che hanno citato una serie di pronunce del Consiglio di Stato in cui i giudici, già dal 1984, affermavano che “la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica”.Gli Architetti hanno ricordato inoltre che, nel 1990, il CdS ha spiegato che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.
Si tratta, secondo gli Architetti, di un orientamento che il Consiglio di Stato ha confermato con l’ordinanza di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar Lazio.
Progettazione opere urbanizzazione primaria, la replica del CNI
Il CNI ha puntualizzato, con un'altra circolare nei giorni scorsi, che il giudizio cautelare del Consiglio di Stato, per sua natura, ha carattere provvisorio ed è basato su una delibazione sommaria e non di merito. Non si tratta, quindi, di un giudizio definitivo né di una pronuncia di illegittimità e non fondatezza della sentenza del Tar Lazio.Nell’attesa della conclusione definitiva della questione, il CNI ha invitato alla moderazione dei toni e al principio di leale collaborazione istituzionale.