
Cemento armato e geometri, il nodo delle competenze professionali
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Cemento armato e geometri, il nodo delle competenze professionali
La nuova pronuncia della Cassazione sul caso di lavori in condominio per la ristrutturazione della facciata
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del 03/05/2023

25/01/2023 - Un geometra può occuparsi della progettazione, della redazione del computo metrico e della relazione tecnica e della direzione dei lavori per la realizzazione di opere in cemento armato?
Con la sentenza 921/2023, la Cassazione ha ricordato che ci sono dei limiti, in presenza dei quali una delibera condominiale può essere annullata per contenuto illecito.
Bisogna inoltre considerare che la normativa sull'argomento ha compiuto delle evoluzioni che, in alcuni casi, hanno impattato anche sul diritto al compenso dei professionisti.
Prima della decisione, è stata costituita una commissione di condòmini, che ha valutato 8 preventivi e ha sottoposto la sua scelta all’assemblea, che l’ha ratificata.
In base alle delibere adottate, la realizzazione delle opere in cemento armato sarebbe avvenuta sulla base di un computo metrico e di una relazione tecnica sottoscritte da un geometra. La direzione dei lavori sarebbe stata inoltre affidata ad un altro geometra.
Un condomino ha impugnato le delibere e il Tribunale ordinario ha dichiarato la loro nullità. Il Tribunale ha considerato nullo il contratto di prestazione d’opera con cui è stato conferito l’incarico ad un geometra anziché ad un ingegnere. Secondo i giudici, l’assemblea ha agito in violazione di una legge di carattere imperativo, finalizzata a garantire l’incolumità delle persone.
Da una parte, le delibere sono state considerate nulle a causa del contenuto “illecito” cioè contrario a norme non derogabili dalla volontà dei privati. L’affidamento del computo metrico, della relazione tecnica e dell’incarico di direzione dei lavori al geometra contrasta, spiega la Cassazione, con l’articolo 16, lettera m) del Regio Decreto 274/1929 e con la Legge 1068/1971.
In base a queste norme, hanno ricordato i giudici, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con l’esclusione di quelle che comportano l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato.
La Cassazione ha aggiunto che, ai sensi della lettera l) dell’articolo 16 del Regio Decreto 274/1929, la competenza dei geometri si estende alle strutture in cemento armato limitatamente alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone.
Dall’altra parte, le delibere sono state considerate nulle anche per “impossibilità dell’oggetto”, vale a dire a causa di un contenuto cui nella realtà non si può dare attuazione.
Le delibere, si legge nella sentenza, possono riguardare solo le parti comuni del condominio, mentre per quelle di proprietà esclusiva è necessario un contratto basato sul consenso del proprietario. Nel caso in esame, invece, le delibere riguardano anche i lavori sui terrazzini e i ballatoi di proprietà esclusiva e la ripartizione delle relative spese. La Cassazione ha concluso che sono nulle perchè non attuabili.
C’è stato addirittura un lasso di tempo in cui le opere in cemento armato erano assolutamente interdette ai geometri, secondo un orientamento molto più duro rispetto a quello attuale.
Bisogna infatti ricordare che se il Regio Decreto 274/2029 dava la possibilità ai geometri la possibilità di progettare opere in cemento armato di modeste dimensioni, il Regio Decreto 2291/1939 prevedeva che le opere in cemento armato, anche se modeste, dovevano essere affidate solo ad ingegneri o architetti.
L’ultima norma restrittiva, più recente, aveva soppiantato quella più permissiva del 1929. Successivamente è stata approvata la Legge 1068/1071, in linea con il RD 274/1929. Si è quindi creata una situazione di incertezza, causata dalla coesistenza di due norme contrastanti.
Nel 2010, per effetto del Decreto Legislativo 212/2010, le disposizioni restrittive, contenute nel RD 2291/1939 sono state abrogate. Il divieto assoluto è venuto meno e la competenza in materia di progettazione e da quel momento la realizzazione delle opere in cemento armato è regolata dal Regio Decreto 274/2029 e dalla Legge 1068/1071.
Questo susseguirsi di disposizioni contrastanti, ha creato incertezze anche dal punto di vista dei compensi dei professionisti. Alcune pronunce hanno negato il compenso ai geometri che hanno pogettato opere in cemento armato, anche se di modesto valore, prima del 2010, cioè quando era in vigore il RD del 1939.
In realtà, i geometri si sono sempre opposti anche al limite che relega le loro competenze agli edifici di modeste dimensioni.
Nonostante le motivazioni addotte dai geometri, nei contenziosi i giudici sono sempre arrivati a concludere che la competenza dei geometri è limitata anche se un ingegnere firma i calcoli.
Con la sentenza 921/2023, la Cassazione ha ricordato che ci sono dei limiti, in presenza dei quali una delibera condominiale può essere annullata per contenuto illecito.
Bisogna inoltre considerare che la normativa sull'argomento ha compiuto delle evoluzioni che, in alcuni casi, hanno impattato anche sul diritto al compenso dei professionisti.
Opere in cemento armato in condominio, il caso
Con due delibere, il condominio ha deciso la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile condominiale, compresi i terrazzini di proprietà esclusiva e i ballatoi, e ha disposto la ripartizione delle spese tra condòmini.Prima della decisione, è stata costituita una commissione di condòmini, che ha valutato 8 preventivi e ha sottoposto la sua scelta all’assemblea, che l’ha ratificata.
In base alle delibere adottate, la realizzazione delle opere in cemento armato sarebbe avvenuta sulla base di un computo metrico e di una relazione tecnica sottoscritte da un geometra. La direzione dei lavori sarebbe stata inoltre affidata ad un altro geometra.
Un condomino ha impugnato le delibere e il Tribunale ordinario ha dichiarato la loro nullità. Il Tribunale ha considerato nullo il contratto di prestazione d’opera con cui è stato conferito l’incarico ad un geometra anziché ad un ingegnere. Secondo i giudici, l’assemblea ha agito in violazione di una legge di carattere imperativo, finalizzata a garantire l’incolumità delle persone.
Opere in cemento armato in condominio interdette ai geometri
La Cassazione, analizzando la questione da più punti di vista, ha confermato la nullità delle delibere.Da una parte, le delibere sono state considerate nulle a causa del contenuto “illecito” cioè contrario a norme non derogabili dalla volontà dei privati. L’affidamento del computo metrico, della relazione tecnica e dell’incarico di direzione dei lavori al geometra contrasta, spiega la Cassazione, con l’articolo 16, lettera m) del Regio Decreto 274/1929 e con la Legge 1068/1971.
In base a queste norme, hanno ricordato i giudici, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con l’esclusione di quelle che comportano l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato.
La Cassazione ha aggiunto che, ai sensi della lettera l) dell’articolo 16 del Regio Decreto 274/1929, la competenza dei geometri si estende alle strutture in cemento armato limitatamente alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone.
Dall’altra parte, le delibere sono state considerate nulle anche per “impossibilità dell’oggetto”, vale a dire a causa di un contenuto cui nella realtà non si può dare attuazione.
Le delibere, si legge nella sentenza, possono riguardare solo le parti comuni del condominio, mentre per quelle di proprietà esclusiva è necessario un contratto basato sul consenso del proprietario. Nel caso in esame, invece, le delibere riguardano anche i lavori sui terrazzini e i ballatoi di proprietà esclusiva e la ripartizione delle relative spese. La Cassazione ha concluso che sono nulle perchè non attuabili.
Opere in cemento armato e competenze dei professionisti
Le competenze dei professionisti tecnici nella progettazione e realizzazione delle opere in cemento armato è stata sempre al centro di contenziosi.C’è stato addirittura un lasso di tempo in cui le opere in cemento armato erano assolutamente interdette ai geometri, secondo un orientamento molto più duro rispetto a quello attuale.
Bisogna infatti ricordare che se il Regio Decreto 274/2029 dava la possibilità ai geometri la possibilità di progettare opere in cemento armato di modeste dimensioni, il Regio Decreto 2291/1939 prevedeva che le opere in cemento armato, anche se modeste, dovevano essere affidate solo ad ingegneri o architetti.
L’ultima norma restrittiva, più recente, aveva soppiantato quella più permissiva del 1929. Successivamente è stata approvata la Legge 1068/1071, in linea con il RD 274/1929. Si è quindi creata una situazione di incertezza, causata dalla coesistenza di due norme contrastanti.
Nel 2010, per effetto del Decreto Legislativo 212/2010, le disposizioni restrittive, contenute nel RD 2291/1939 sono state abrogate. Il divieto assoluto è venuto meno e la competenza in materia di progettazione e da quel momento la realizzazione delle opere in cemento armato è regolata dal Regio Decreto 274/2029 e dalla Legge 1068/1071.
Questo susseguirsi di disposizioni contrastanti, ha creato incertezze anche dal punto di vista dei compensi dei professionisti. Alcune pronunce hanno negato il compenso ai geometri che hanno pogettato opere in cemento armato, anche se di modesto valore, prima del 2010, cioè quando era in vigore il RD del 1939.
In realtà, i geometri si sono sempre opposti anche al limite che relega le loro competenze agli edifici di modeste dimensioni.
Nonostante le motivazioni addotte dai geometri, nei contenziosi i giudici sono sempre arrivati a concludere che la competenza dei geometri è limitata anche se un ingegnere firma i calcoli.