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Prestito vitalizio ipotecario, dal Notariato un vademecum

Prestito vitalizio ipotecario, dal Notariato un vademecum

Presentato un foglio informativo dedicato agli strumenti patrimoniali per la terza età

Vedi Aggiornamento del 05/02/2019
Prestito vitalizio ipotecario, dal Notariato un vademecum
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 05/02/2019
19/07/2018 - Un foglio informativo dedicato al ‘Prestito Vitalizio Ipotecario’, che ha l’obiettivo di orientare i cittadini verso una scelta consapevole delle opportunità e dei rischi che offre questo strumento finanziario riservato agli over 60, regolato dal DM 226/2015 e in vigore da marzo 2016.
 
È il Vademecum messo a punto dal Consiglio Nazionale del Notariato con 14 Associazioni dei Consumatori* e presentato ieri a Roma nell’ambito della campagna informativa ‘Casa Bene Primario’. Il documento rappresenta un’anteprima della 15° Guida per il Cittadino dedicata agli strumenti patrimoniali a tutela della terza età.
 

Prestito Vitalizio Ipotecario (P.V.I.), cos’è?

È un finanziamento concesso da banche o intermediari finanziari (il “finanziatore”), a persone di età superiore a 60 anni compiuti (“soggetto finanziato”), garantito da ipoteca di primo grado iscritta su un immobile ad uso residenziale a garanzia della restituzione del prestito, degli interessi e delle spese.
 
Se la persona che richiede il prestito è coniugata, costituente l’unione civile o convivente more uxorio da almeno 5 anni e l’immobile da ipotecare in garanzia del P.V.I. costituisce la residenza di entrambi i coniugi, i costituenti l’unione civile o i conviventi, il relativo contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di proprietà di uno solo, purché anche l’altro partner abbia compiuto 60 anni di età.
 

Si può stabilire a priori la durata del P.V.I.?

No, perché dipende dalla durata della vita del soggetto finanziato; se il finanziamento è cointestato al coniuge, al costituente l’unione civile o al convivente, si fa riferimento alla durata della vita del più longevo.
 

Quando il finanziatore può chiedere il rimborso integrale in un’unica soluzione del finanziamento?

Lo può fare alla morte del soggetto finanziato o se vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento (es. diritto di usufrutto o di abitazione) sull’immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile.
 

Prestito Vitalizio Ipotecario, come avviene il rimborso integrale?

Ci sono due possibilità di rimborso:
1. senza capitalizzazione: il soggetto finanziato rimborsa gradualmente gli interessi e le spese prima del verificarsi degli eventi su indicati; quindi al momento del rimborso dovrà essere restituito solo il capitale;
2. con capitalizzazione: alla scadenza del finanziamento dovranno essere rimborsati in unica soluzione sia il capitale che gli interessi e le spese capitalizzati annualmente. Il finanziamento dovrà essere integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi su indicati. In caso di morte del soggetto finanziato, se il finanziamento è cointestato, il rimborso avverrà al momento della morte del più` longevo.
 
 
*Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori

 
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