
Colonnine di ricarica elettrica, detrazione del 50% per chi le installa
RISPARMIO ENERGETICO
Colonnine di ricarica elettrica, detrazione del 50% per chi le installa
Agevolazione da marzo 2019 a dicembre 2021 anche per installazioni in condominio. Per le auto ibride ed elettriche libero accesso alle aree pedonali
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del 14/10/2021

07/01/2019 - Da marzo 2019 chi installa infrastrutture di ricarica elettriche, anche nei condomini, potrà usufruire di una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute.
A prevederlo la Legge di Bilancio 2019.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Per accedere all’agevolazione le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Ciò significa che sono agevolate le colonnine poste a servizio di condomini o delle singole abitazioni.
La disciplina applicativa e le procedure di concessione della detrazione saranno esplicitate con un prossimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Secondo quanto disposto dal Dlgs 257/2016, i Comuni devono aver adeguato (da più di un anno) il regolamento edilizio prevedendo che il conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici sia vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
Tale obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e relativi interventi di ristrutturazione profonda, e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e i relativi interventi di ristrutturazione profonda.
Le infrastrutture elettriche predisposte dovono permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
La norma europea prescrive anche che le colonnine di ricarica siano installate in tutti gli edifici (sia residenziali sia a destinazione diversa) di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. L’obbligo non sussiste per i permessi di costruire presentati entro il 10 marzo 2021, se si rischia di compromettere la stabilità della rete locale o se il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio.
Al comma 103 della Legge di Bilancio 2019, infatti si legge: “All’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida».
Il comma 9 del Dlgs 285/1992 regola la circolazione nei centri abitati; in particolare le zone “di cui al comma 9” sono le aree pedonali e le zone a traffico limitato, delimitate dalle amministrazioni locali che tengono conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
Poiché il comma 103 della legge di Bilancio 2019 prescrive che alle auto ibride ed elettriche l’accesso a queste zone è consentito in ogni caso, le amministrazioni locali non potrebbero limitarne l’ingresso neanche con una delibera comunale ad hoc.
A prevederlo la Legge di Bilancio 2019.
Colonnine elettriche: in cosa consiste il bonus 50%
Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione del 50% per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Per accedere all’agevolazione le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico. Ciò significa che sono agevolate le colonnine poste a servizio di condomini o delle singole abitazioni.
La disciplina applicativa e le procedure di concessione della detrazione saranno esplicitate con un prossimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Punti di ricarica elettrica: gli obblighi in vigore per i nuovi edifici
Le infrastrutture elettriche da tempo sono oggetto di interventi da parte del Governo; ricordiamo che in Italia dal 1° gennaio 2018 il titolo abilitativo per i nuovi edifici è vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.Secondo quanto disposto dal Dlgs 257/2016, i Comuni devono aver adeguato (da più di un anno) il regolamento edilizio prevedendo che il conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici sia vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
Tale obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e relativi interventi di ristrutturazione profonda, e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e i relativi interventi di ristrutturazione profonda.
Le infrastrutture elettriche predisposte dovono permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
Colonnine di ricarica e norme UE sull’efficienza energetica degli edifici
La detrazione introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 sembra andare nella direzione tracciata dalla direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia che prescrive agli Stati membri di prevedere misure volte a semplificare le procedure amministrative e l’accesso agli incentivi per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica.La norma europea prescrive anche che le colonnine di ricarica siano installate in tutti gli edifici (sia residenziali sia a destinazione diversa) di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. L’obbligo non sussiste per i permessi di costruire presentati entro il 10 marzo 2021, se si rischia di compromettere la stabilità della rete locale o se il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio.
Auto ibride ed elettriche: libero accesso alle aree pedonali
Una delle altre novità della Legge di Bilancio 2019 che sta facendo discutere riguarda la possibilità, per le auto elettriche ed ibride, di poter circolare in aree pedonali e a traffico limitato.Al comma 103 della Legge di Bilancio 2019, infatti si legge: “All’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida».
Il comma 9 del Dlgs 285/1992 regola la circolazione nei centri abitati; in particolare le zone “di cui al comma 9” sono le aree pedonali e le zone a traffico limitato, delimitate dalle amministrazioni locali che tengono conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
Poiché il comma 103 della legge di Bilancio 2019 prescrive che alle auto ibride ed elettriche l’accesso a queste zone è consentito in ogni caso, le amministrazioni locali non potrebbero limitarne l’ingresso neanche con una delibera comunale ad hoc.