
Prevenzione incendi, via alla modifica del Codice
ANTINCENDIO
Prevenzione incendi, via alla modifica del Codice
Approvata la bozza di decreto che introduce la normativa prestazionale, più aderente al progresso e agli standard internazionali
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del 30/08/2019

25/02/2019 - Il comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha dato il via libera alla bozza di decreto del Ministero dell'Interno per la modifica del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).
Obiettivo del nuovo decreto è semplificare e razionalizzare la normativa con un approccio metodologico aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, ma soprattutto introdurre una maggiore flessibilità, lasciando più spazio alle competenze dei professionisti, che potranno compiere valutazioni caso per caso.
Dalle norme prescrittive si passerà alla normativa prestazionale, che consente maggiore libertà progettuale, ma allo stesso tempo richiede ai professionisti maggiori competenze.
L’obbligo riguarderà, per fare degli esempi, officine e laboratori, stabilimenti dove si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi, cementifici.
Soggetti all’obbligo anche gli alberghi (tranne le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (tranne gli asili nido) e gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
L’applicazione sarà facoltativa in alcuni casi, come gli alberghi con più di 25 posti letto, le scuole con più di 100 persone presenti, i negozi con superficie superiore a 400 metri quadri, gli uffici con più di 300 persone presenti, le autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadri.
Una volta che il nuovo decreto approderà in Gazzetta Ufficiale, non sarà operativo da subito. La bozza prevede 180 giorni di tempo per l’entrata in vigore. Ci sarà quindi tempo per familiarizzare con le nuove procedure.
Obiettivo del nuovo decreto è semplificare e razionalizzare la normativa con un approccio metodologico aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, ma soprattutto introdurre una maggiore flessibilità, lasciando più spazio alle competenze dei professionisti, che potranno compiere valutazioni caso per caso.
Dalle norme prescrittive si passerà alla normativa prestazionale, che consente maggiore libertà progettuale, ma allo stesso tempo richiede ai professionisti maggiori competenze.
Applicazione della normativa prestazionale
La bozza approvata prevede che la normativa prestazionale diventi obbligatoria per tutte le attività elencate nell'Allegato I del Dpr 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività definite "soggette e non normate". Si tratta di 42 attività sulle 80 totali.L’obbligo riguarderà, per fare degli esempi, officine e laboratori, stabilimenti dove si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi, cementifici.
Soggetti all’obbligo anche gli alberghi (tranne le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (tranne gli asili nido) e gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
L’applicazione sarà facoltativa in alcuni casi, come gli alberghi con più di 25 posti letto, le scuole con più di 100 persone presenti, i negozi con superficie superiore a 400 metri quadri, gli uffici con più di 300 persone presenti, le autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadri.
Attività nuove ed esistenti
Il Codice di prevenzione incendi diventerà obbligatorio per le nuove attività e per la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti. Le misure antincendio già adottate nella parte non toccata dagli interventi dovranno essere compatibili con i cambiamenti da realizzare. In caso contrario, ci saranno due possibilità: realizzare gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi oppure applicare il Codice all’intera attività, quindi anche alla parte non interessata dagli interventi.Una volta che il nuovo decreto approderà in Gazzetta Ufficiale, non sarà operativo da subito. La bozza prevede 180 giorni di tempo per l’entrata in vigore. Ci sarà quindi tempo per familiarizzare con le nuove procedure.