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Antincendio per gli impianti di climatizzazione, le regole cambiano

Antincendio per gli impianti di climatizzazione, le regole cambiano

AiCARR spiega i contenuti della bozza di decreto ministeriale appena presentata

Vedi Aggiornamento del 25/11/2019
Foto: Andriy Popov ©123RF.com
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di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 25/11/2019
03/06/2019 - È stata presentata il 21 maggio al Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la bozza di decreto ministeriale recante “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” che consentirà di superare le prescrizioni e le limitazioni contenute in alcune Regole Tecniche di Prevenzione Incendi relative alle caratteristiche dei refrigeranti usati negli impianti di climatizzazione.
 
È quanto si legge in un comunicato di AiCARR, Associazione italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, che ha partecipato al gruppo di lavoro che ha redatto la bozza.
 
Come esplicitato nell’art. 1 - spiega AiCARR -, le disposizioni contenute nel decreto, che tengono conto del DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, si applicheranno alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi progettate applicando le regole tecniche allegate ad alcuni dei Decreti che regolamentano il tema della prevenzione incendi.
 
L’art. 2 prevede che, per gli  impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1, considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, dove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 “Refrigerants - designations and safety n classification” o norma equivalente, fermo restando che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione siano eseguiti a regola d’arte.
 
Inoltre, come previsto dal DM 7 agosto 2012, la documentazione di tali impianti deve essere comprensiva del manuale di uso e manutenzione, che deve essere predisposto in lingua italiana dal responsabile tecnico dell’impresa di installazione dell’impianto, in accordo alle previsioni della normativa vigente e deve contenere il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.
 
Il Gruppo di Lavoro che ha redatto la proposta di Decreto Ministeriale, di cui AiCARR ha fatto parte, chiarisce la logica della proposta di Decreto, sottolineando che è ormai appurato che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili, o non infiammabili e non tossici, negli impianti di climatizzazione e condizionamento presenti all’interno delle aree aperte al pubblico sono superate dallo sviluppo tecnologico degli impianti stessi, risultando quindi penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico e a minore impatto ambientale.
 
Quindi, la bozza di Decreto permette, per la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e il mantenimento di tali impianti, l’utilizzo di gas refrigeranti a minore tossicità (classificazione con la lettera A) non infiammabili, indicati con il numero 1, o ‘blandamente infiammabili’ indicati con il numero 2, seguito dalla lettera L (A1 o A2L), con l’obbligo della predisposizione del manuale d’uso.
 
A breve - conclude AiCARR - verrà aperta una consultazione pubblica per la bozza di Decreto.
 
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