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Prevenzione incendi, ecco le modifiche al Codice

Prevenzione incendi, ecco le modifiche al Codice

Da ottobre 2019 le norme tecniche si applicheranno anche a officine, depositi, alberghi, scuole e musei

Vedi Aggiornamento del 27/10/2021
Foto: hxdbzxy©123RF.com
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di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 27/10/2021
26/04/2019 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 12 aprile 2019 che modifica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).
 
Il decreto non è operativo da subito ma prevede 180 giorni di tempo per l’entrata in vigore, cioè il 20 ottobre 2019. Ci sarà, quindi, tempo per familiarizzare con le nuove procedure.
 

Prevenzione incendi: ecco le modifiche al Codice

Il DM prevede che le norme tecniche di prevenzione incendi si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività elencate nell'Allegato I del Dpr 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività definite "soggette e non normate". 
 
L’obbligo riguarda, per fare degli esempi, officine e laboratori, stabilimenti dove si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi, cementifici.
 
Soggetti all’obbligo anche gli alberghi (tranne le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (tranne gli asili nido) e gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. Proprio per queste ultime attività il Comitato Centrale Tecnico Scientifico del corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato, in una riunione dello scorso febbraio, la relativa regola tecnica verticale che entrerà a far parte del Codice di prevenzione incendi dopo il via libera della Commissione europea e la pubblicazione ufficiale. 
 
Il Codice di prevenzione incendi diventa obbligatorio per le nuove attività e per la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti. Le misure antincendio già adottate nella parte non toccata dagli interventi dovranno essere compatibili con i cambiamenti da realizzare. In caso contrario, ci saranno due possibilità: realizzare gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi oppure applicare il Codice all’intera attività, quindi anche alla parte non interessata dagli interventi.
 
Infine, il DM prevede che, alla attività per le quali vengono applicate le norme tecniche, non si applicano alcune disposizioni più specifiche come ad esempio il Decreto 31 marzo 2003 (recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione») e il Decreto 15 marzo 2005 (recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti  da  costruzione  installati  in  attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»).
 
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