
Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, pronto il nuovo decreto
ANTINCENDIO
Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, pronto il nuovo decreto
Definite le misure per la riduzione dei rischi a seconda delle attività svolte. Il testo sostituirà le norme del 1998
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del 25/02/2019

04/12/2018 - Più vicina la riforma della normativa antincendio nei luoghi di lavoro. Dopo le decisioni del luglio scorso, il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco ha messo a punto la bozza di decreto che sostituirà il DM 10 marzo 1998 recante i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Nel piano di emergenza devono essere indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e del datore di lavoro.
Le valutazioni coinvolgeranno il tipo di attività, i materiali immagazzinati o manipolati, le attrezzature e gli arredi presenti, l’articolazione del luogo di lavoro, il numero di persone presenti e i lavoratori con limitate capacità fisiche, cognitive o sensoriali che possono essere esposte a particolari rischi.
In base ai risultati delle valutazioni, il datore di lavoro dovrà definire una strategia antincendio adeguata attraverso misure di tipo tecnico e organizzativo - gestionali.
L’aggiornamento deve invece essere immediato se si verificano le condizioni previste dall’articolo 29, comma 3, del Testo Unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Dpr 81/2008). Questo accade in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, se si registra un’evoluzione delle tecniche di prevenzione o protezione, se si verificano infortuni significativi o se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano la necessità di aggiornamento della valutazione del rischio.
Norme antincendio nei luoghi di lavoro
Secondo la bozza, il datore di lavoro deve adottare le misure per ridurre la probabilità di insorgenza di incendio, realizzare vie e uscite di emergenza, realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio, assicurare la presenza di mezze e misure per l’estinzione dell’incendio, garantire l’efficienza dei sistemi di protezione, fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi.Normativa antincendio, il piano di emergenza
Il testo prevede che il piano di emergenza sia obbligatorio nei luoghi in cui sono occupati almeno 10 lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori, e nei luoghi di lavoro a rischio, indicati nell’allegato I al DPR 151/2011.Nel piano di emergenza devono essere indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e del datore di lavoro.
Valutazione dei rischi
La bozza del decreto parte dal presupposto che il rischio non può essere ridotto a zero. La valutazione dei rischi e l’adozione di misure antincendio devono quindi ridurre il rischio in termini di probabilità e di conseguenze entro dei limiti accettabili.Le valutazioni coinvolgeranno il tipo di attività, i materiali immagazzinati o manipolati, le attrezzature e gli arredi presenti, l’articolazione del luogo di lavoro, il numero di persone presenti e i lavoratori con limitate capacità fisiche, cognitive o sensoriali che possono essere esposte a particolari rischi.
In base ai risultati delle valutazioni, il datore di lavoro dovrà definire una strategia antincendio adeguata attraverso misure di tipo tecnico e organizzativo - gestionali.
Valutazione dei rischi, i tempi per l’adeguamento
La bozza prevede che ogni luogo di lavoro aggiorni la valutazione del rischio antincendio alla nuova normativa entro cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo decreto.L’aggiornamento deve invece essere immediato se si verificano le condizioni previste dall’articolo 29, comma 3, del Testo Unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Dpr 81/2008). Questo accade in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, se si registra un’evoluzione delle tecniche di prevenzione o protezione, se si verificano infortuni significativi o se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano la necessità di aggiornamento della valutazione del rischio.