Aggiornamento del 9 Aprile: A seguito di richieste pervenute da vari Ordini territoriali, anche in relazione ad alcune difficoltà nell'inserimento in piattaforma dei dati entro la scadenza del 31/03/2019, il CNI ha deliberato la proroga del termine entro cui sarà possibile compilare il modello di autocertificazione per i 15 CFP legati all'attività professionale svolta nel 2018, fissato al
30 aprile 2019.
26/03/2019 - In scadenza l’autocertificazione dei 15 crediti formativi (CFP) ottenuti con le attività di aggiornamento professionale informale nel corso del 2018; gli ingegneri hanno tempo fino al 31 marzo 2019 per inserirli sulla piattaforma
www.mying.it.
Autocertificazione 15 CFP: come procedere
I 15 CFP vengono assegnati per l’aggiornamento informale svolto dal professionista nell’ambito della propria attività lavorativa. Nella domanda, infatti, bisogna indicare l’Ordine di appartenenza e la propria posizione lavorativa, ad esempio
dipendente pubblico o privato,
libero professionista con Partita Iva o appartenente ad una società o associazione di professionisti.
È poi necessario barrare le caselle corrispondenti alle
attività lavorative svolte nel 2018, come progettazione, direzione dei lavori, collaborazione a progetti o perizie.
Nell’istanza va, infine, specificato attraverso quali
modalità sono state espletate le attività
di aggiornamento informale: ad esempio approfondimenti tecnici, aggiornamenti normativi, partecipazione ad eventi o manifestazioni fieristiche o simili, partecipazione, in Italia o all’estero, a corsi, seminari, convegni, o altri eventi di provato valore scientifico in modalità frontale o a distanza
.
Formazione ingegneri: i CFP per pubblicazioni e attività qualificate
Con la
pubblicazione di manuali e monografie si ottengono 5 crediti, per quella di articoli su riviste di settore ne vengono invece riconosciuti 2,5 e per i brevetti 10.
Con la
partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni degli
esami di stato si guadagnano rispettivamente
5 e 3 crediti.
Formazione continua ingegneri: quando scatta l’esonero
Si può essere
esonerati dall’obbligo di aggiornamento in caso di: maternità o paternità, per un anno; servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; altri casi di documentato impedimento.
In caso di esercizio della professione
senza aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale, il Consiglio di Disciplina territoriale decide se applicare
una sanzione disciplinare.