Accertamenti fiscali, su chi grava l’onere della prova?
21/06/2019 - Grava sul contribuente, su cui l’Agenzia delle Entrate sta compiendo un accertamento, l’onere di dimostrare la sua innocenza. Anche quando, ha spiegato la Cassazione con la sentenza 15147/2019, i documenti di prova sono in possesso di un’altra Pubblica Amministrazione.
Accertamenti e documenti in possesso di altre PA, il caso
Nella risoluzione del caso, i giudici si sono confrontati sulla corretta applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000).
Un contribuente, dopo aver svolto delle operazioni, aveva presentato la dovuta documentazione all’Agenzia delle Dogane. Successivamente aveva ricevuto, dall’Agenzia delle Entrate, un avviso di accertamento inerente al recupero Iva a carico della sua società.
La Commissione Tributaria regionale, considerando che l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate sono articolazioni di una stessa struttura organizzativa, aveva annullato l’avviso di accertamento sostenendo che l’Agenzia delle Entrate dovesse acquisire direttamente la documentazione già in possesso dell’Agenzia delle dogane.
Accertamenti su documenti in possesso di altre PA, l’onere della prova
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’onere di acquisizione di dati e documenti, già posseduti da una differente amministrazione, esiste solo se il soggetto che subisce l’accertamento evidenzia che una analoga azione di verifica è stata già svolta.
Le verifiche, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, si erano svolte invece quasi contemporaneamente. Per questo l’Agenzia delle Entrate si era quindi appellata alla Cassazione.
I giudici della Cassazione hanno spiegato che il contribuente deve “mettere in evidenza che la prova di un determinato fatto, richiamato a proprio favore, è rilevabile da altra documentazione già in possesso di altra amministrazione”.
“Risulta evidente - si legge nella sentenza - che l’obbligo di acquisizione previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente risulta inesigibile nell’ipotesi in cui l’amministrazione fiscale non sia messa a conoscenza dell’esistenza della documentazione che la stessa ha richiesto al contribuente e che quest’ultimo ha inoltrato presso altra articolazione pubblica, faccia la stessa capo o meno ad amministrazione che si occupano di questioni di natura fiscale”.
Per questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rimesso la questione ad un’altra sezione della Commissione tributaria regionale.