
Sismabonus, tutto quello che c’è da sapere per la dichiarazione dei redditi
RISTRUTTURAZIONE
Sismabonus, tutto quello che c’è da sapere per la dichiarazione dei redditi
Cosa accade in caso di asseverazione tardiva? Si può modificare il numero delle rate? Le risposte dell’Agenzia delle Entrate
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del 16/01/2020

06/06/2019 - I lavori di miglioramento e adeguamento antisismico possono beneficiare del Sismabonus. Le regole cambiano in base all’anno in cui sono state sostenute le spese e ai risultati ottenuti con gli interventi. In vista delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare per chiarire le idee ai contribuenti e non commettere errori.
Il Sismabonus, lo ricordiamo, consiste in una detrazione fiscale del 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione sale al 70% o 80% per le singole unità immobiliari e al 75% o 85% in condominio.
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L’asseverazione deve essere presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. Pertanto, un’asseverazione tardiva non consente l’accesso alla detrazione.
Non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio. L’unica alternativa è far rientrare l’intervento nel range del Bonus Ristrutturazioni, che prevede il rimborso della detrazione in dieci rate annuali.
Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che acquistano un vecchio immobile, lo demoliscono e ne costruiscono uno nuovo con criteri antisismici. L’alienazione degli immobili deve avvenire entro diciotto mesi dalla conclusione dei lavori.
Con il ddl “Crescita”, in fase di discussione alla Camera, l’agevolazione dovrebbe essere estesa anche alle zone 2 e 3 con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla compravendita di immobili dotati di alti standard di sicurezza.
Il Sismabonus, lo ricordiamo, consiste in una detrazione fiscale del 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione sale al 70% o 80% per le singole unità immobiliari e al 75% o 85% in condominio.
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Sismabonus, quali edifici accedono alla detrazione
Sono agevolabili le spese per la messa in sicurezza di abitazioni, anche diverse da quella principale, e immobili destinati ad attività produttive. L’Agenzia delle Entrate spiega che per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.Sismabonus, si perde la detrazione con asseverazione tardiva
Il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato ai sensi dell’allegato B del DM 58/2017, poi modificato dal DM 65/2017.L’asseverazione deve essere presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. Pertanto, un’asseverazione tardiva non consente l’accesso alla detrazione.
Sismabonus, rate e tetti di spesa
In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa, per esempio interventi antisismici e di manutenzione straordinaria, il limite di spesa agevolabile, pari a 96mila euro, è unico in quanto riferito all'immobile. Questo perché, illustra la circolare, gli interventi antisismici per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni non possono fruire di un autonomo limite di spesa perché non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.Non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio. L’unica alternativa è far rientrare l’intervento nel range del Bonus Ristrutturazioni, che prevede il rimborso della detrazione in dieci rate annuali.
Acquisto di case antisismiche
Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 70% e dell’80% sono effettuati nei Comuni in zona a rischio sismico 1 (ex opcm 3519/2006), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare.Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che acquistano un vecchio immobile, lo demoliscono e ne costruiscono uno nuovo con criteri antisismici. L’alienazione degli immobili deve avvenire entro diciotto mesi dalla conclusione dei lavori.
Con il ddl “Crescita”, in fase di discussione alla Camera, l’agevolazione dovrebbe essere estesa anche alle zone 2 e 3 con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla compravendita di immobili dotati di alti standard di sicurezza.