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Regolamento edilizio tipo in Puglia, come si coniuga con le tecniche costruttive tradizionali

Regolamento edilizio tipo in Puglia, come si coniuga con le tecniche costruttive tradizionali

Pubblicata la circolare applicativa che risponde ai dubbi dei Comuni sulle definizioni di superficie accessoria e altezza del fronte

Vedi Aggiornamento del 26/02/2021
Foto: Roy Grogan©123RF.com
Foto: Roy Grogan©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 26/02/2021
06/09/2019 - Con la delibera 1550/2019, la Regione Puglia ha adottato la circolare applicativa del Regolamento edilizio tipo (RET). Il documento risponde ai dubbi, sollevati dai Comuni, sull’applicazione delle definizioni uniformi contenute nel RET e della loro compatibilità con il principio che impone agli Enti locali di mantenere invariate le previsioni dimensionali della propria strumentazione urbanistica generale.
 
La circolare si è concentrata sui concetti di superficie accessoria e altezza degli edifici.
 

Superficie accessoria, i chiarimenti della circolare

La circolare esordisce spiegando che la superficie accessoria si misura in metri quadri. Il regolamento edilizio comunale può stabilire la quantità massima dei locali cantina, servizio o deposito realizzabili in rapporto alle unità immobiliari. La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali aventi rapporto di strumentalità rispetto all’edificio principale. Il Comune può individuare delle “superfici accessorie ulteriori”, da escludere dai calcoli della volumetria in quanto non incidenti sul dimensionamento.
 
Nell’attesa di disposizioni ad-hoc, si legge nella delibera, resta salvo l’obbligo per i Comuni, previsto dalla LR 11/2017, di mantenere invariate le previsioni dimensionali della propria strumentazione urbanistica vigente.
 
La delibera conclude illustrando che non c’è incompatibilità tra le definizioni del RET e le disposizioni comunali dal momento che le superfici accessorie non determinano alcun carico urbanistico e non hanno incidenza sul dimensionamento dei piani urbanistici comunali.
 

Altezza degli edifici, tutelare le costruzioni tradizionali

Un altro tema che ha destato dei dubbi riguarda le definizioni delle altezze delle costruzioni in relazione ad alcune tecniche costruttive e tipologie edilizie tradizionali e tipiche del territorio (edifici realizzati con volte, trulli, lamie) e alla possibilità di realizzare edifici con arretramento dei piani superiori al piano terra o rialzato (edifici gradonati o terrazzati) allo scopo di migliorare le condizioni di soleggiamento, aerazione e visuale.
 
Il RET tra le varie definizioni riguardanti le altezze degli edifici, introduce l’altezza del fronte, cioè della parete esterna di un edificio, che è delimitata, all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto e, all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. La circolare spiega che sono esclusi dal computo i volumi tecnici se collocati all'extradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano dell'edificio.
 
Il documento aggiunge che sono compatibili con le definizioni del RET le norme che prevedono l'altezza del fronte in rapporto alla larghezza stradale, con possibilità di arretramento dei piani superiori al piano terra o rialzato, senza che detti arretramenti possano incidere sulla determinazione dell'altezza del fronte stradale, ma unicamente sull'altezza complessiva dell'edificio.

Compatibili con il RET, conclude la circolare, anche le altezze virtuali, finalizzate espressamente alla tutela, valorizzazione e incentivazione delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie tradizionali e tipiche del territorio.
 
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