
Regolamento edilizio tipo, cosa accade nei comuni che non l’hanno recepito?
NORMATIVA
Regolamento edilizio tipo, cosa accade nei comuni che non l’hanno recepito?
Il TAR Puglia fornisce indicazioni per la presentazione dei progetti edilizi
Vedi Aggiornamento
del 16/07/2021

20/02/2020 - L'Intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni ha introdotto il Regolamento Edilizio Tipo (RET), previsto dall'art. 4, comma 1- sexies, del DPR n. 380/2001. A partire da quella data, le regioni italiane hanno avviato l’iter di approvazione dei RET regionali, che a loro volta dovevano essere recepiti da parte dei comuni nei tempi previsti.
Cosa accade se un comune non ha ancora adeguato il proprio regolamento edilizio al RET regionale? Quali sono le definizioni edilizie ed urbanistiche da prendere in considerazione, quelle afferenti al regolamento edilizio del comune o al RET regionale?
A queste domande ha dato risposta il TAR Puglia che, con la sentenza 58 del 21 gennaio 2020, ha accolto il ricorso di una S.r.l. alla quale il Comune ha annullato la SCIA alternativa al permesso di costruire e imposto l’immediata sospensione dei lavori. Lavori che consistevano in demolizione e ricostruzione di un edificio esistente e applicazione di bonus volumetrico ai sensi del Piano Casa Puglia (LR 14/2009).
Cosa accade se un comune non ha ancora adeguato il proprio regolamento edilizio al RET regionale? Quali sono le definizioni edilizie ed urbanistiche da prendere in considerazione, quelle afferenti al regolamento edilizio del comune o al RET regionale?
A queste domande ha dato risposta il TAR Puglia che, con la sentenza 58 del 21 gennaio 2020, ha accolto il ricorso di una S.r.l. alla quale il Comune ha annullato la SCIA alternativa al permesso di costruire e imposto l’immediata sospensione dei lavori. Lavori che consistevano in demolizione e ricostruzione di un edificio esistente e applicazione di bonus volumetrico ai sensi del Piano Casa Puglia (LR 14/2009).
L’annullamento di un’istanza deve essere motivato
L’annullamento della SCIA, si evince dalla nota dirigenziale, era stato disposto perché, a seguito della verifica della documentazione allegata, "il conteggio della volumetria era stato effettuato sulla scorta della definizione fornita dal RET regionale (definizione uniforme n. 46), che esclude dal conteggio stesso del volume edificabile le superfici accessorie, le quali, invece, nella definizione del regolamento edilizio comunale sono incluse".
Tale verifica e la conseguente contestazione del calcolo da parte dell’ ufficio tecnico comunale sono state fatte solo dopo i 30 gg che decorrono dalla presentazione dell’istanza alla data di inizio lavori. In questo tempo il comune non aveva adottato alcun provvedimento e neanche richiesto alcuna integrazione.
Decisione non presa di buon grado dalla S.r.l., che invece riteneva di aver presentato correttamente la SCIA; Infatti, secondo la S.r.l., poichè aveva presentato la SCIA dopo il 1° gennaio 2018 - data a partire dalla quale gli aspetti edilizi ed urbanistici soggiacciono al RET regionale cosi come previsto dalla LR 11 del 28 maggio 2017 - il Comune avrebbe dovuto detrarre dalla volumetria complessiva di progetto le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie, perché queste, come da definizione, non concorrono alla formazione del volume complessivo".
Posizione contestata dalla PA, secondo cui, invece, "l'uso della definizione del volume edificabile ai sensi del RET regionale imponeva il preventivo intervento dell'amministrazione".
Tale verifica e la conseguente contestazione del calcolo da parte dell’ ufficio tecnico comunale sono state fatte solo dopo i 30 gg che decorrono dalla presentazione dell’istanza alla data di inizio lavori. In questo tempo il comune non aveva adottato alcun provvedimento e neanche richiesto alcuna integrazione.
Decisione non presa di buon grado dalla S.r.l., che invece riteneva di aver presentato correttamente la SCIA; Infatti, secondo la S.r.l., poichè aveva presentato la SCIA dopo il 1° gennaio 2018 - data a partire dalla quale gli aspetti edilizi ed urbanistici soggiacciono al RET regionale cosi come previsto dalla LR 11 del 28 maggio 2017 - il Comune avrebbe dovuto detrarre dalla volumetria complessiva di progetto le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie, perché queste, come da definizione, non concorrono alla formazione del volume complessivo".
Posizione contestata dalla PA, secondo cui, invece, "l'uso della definizione del volume edificabile ai sensi del RET regionale imponeva il preventivo intervento dell'amministrazione".
Il mancato recepimento del RET assoggetta il comune alla disciplina regionale
Il TAR Puglia ha dato ragione alla S.r.l., ma il motivo dell'accoglimento non risiede nella non diligenza del Comune, che non aveva ancora recepito il RET, bensì nel fatto che dopo il 31 dicembre 2017, termine previsto dalla LR 11/2017, il Comune in fattispecie, ma anche tutti i comuni pugliesi, hanno l'obbligo di valutare i progetti alla luce delle definizioni del RET e non già a quelle del RE comunale.
Infatti, sottolineava anche lo stesso TAR, la nota prot. n. 16329 del 17 aprile 2019 della Regione Puglia prevede che i Comuni, solo in sede di recepimento, hanno il potere di individuare le superfici suscettibili di esclusione o meno dal calcolo della volumetria ai fini edificabili; in altri termini, solo quando il Comune riterrà di adottare con apposito atto di recepimento il RET potrà esercitare i poteri riservati ad esso dalla disciplina regionale; fino ad allora dovrà adeguarsi ad esso.
La stessa DGR n. 2250/2017, con la quale il RET è stato approvato, stabilisce al p.to 4, che le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia, trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal 1 gennaio 2018.
Ad avvalorare ulteriormente questa posizione della Regione, vi è anche il parere del 4 marzo 2019. Al quesito: "i progetti edilizi presentati a far data dal 01 gennaio 2018 devono conformarsi alle definizioni uniformi allegate allo schema del Regolamento tipo regionale, a prescindere se i Comuni hanno o meno adeguato le proprie disposizioni comunali (regolamenti e NTA) al RET regionale?" la Regione risponde: "Sì, perché le definizioni uniformi sono cogenti ai sensi del punto 4 del DGR n. 2250/2017".
Infatti, sottolineava anche lo stesso TAR, la nota prot. n. 16329 del 17 aprile 2019 della Regione Puglia prevede che i Comuni, solo in sede di recepimento, hanno il potere di individuare le superfici suscettibili di esclusione o meno dal calcolo della volumetria ai fini edificabili; in altri termini, solo quando il Comune riterrà di adottare con apposito atto di recepimento il RET potrà esercitare i poteri riservati ad esso dalla disciplina regionale; fino ad allora dovrà adeguarsi ad esso.
La stessa DGR n. 2250/2017, con la quale il RET è stato approvato, stabilisce al p.to 4, che le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia, trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal 1 gennaio 2018.
Ad avvalorare ulteriormente questa posizione della Regione, vi è anche il parere del 4 marzo 2019. Al quesito: "i progetti edilizi presentati a far data dal 01 gennaio 2018 devono conformarsi alle definizioni uniformi allegate allo schema del Regolamento tipo regionale, a prescindere se i Comuni hanno o meno adeguato le proprie disposizioni comunali (regolamenti e NTA) al RET regionale?" la Regione risponde: "Sì, perché le definizioni uniformi sono cogenti ai sensi del punto 4 del DGR n. 2250/2017".
L’arbitrarietà nella verifica dei progetti è inammissibile
La portata di questa sentenza è notevole, perché essa interessa tutte le figure interessate al mondo dell’edilizia, dai liberi professionisti agli enti locali e fino alle regioni. Prendere in considerazione la tesi della PA, afferma lo stesso TAR, non poteva essere affatto condivisibile, perché le definizioni uniformi sono tutte collegate tra loro e si richiamano reciprocamente.
Dunque, non è possibile selezionarne arbitrariamente alcune e differirne l'entrata in vigore rispetto alle altre. A questo punto verrebbe da domandarsi come mai l’ufficio tecnico non abbia richiesto l'adeguamento del progetto alle previsioni delle NTA del PRG proponendo esso stesso delle alternative, anziché procedere con l’annullamento, in autotutela per di più, della SCIA.
Dunque, non è possibile selezionarne arbitrariamente alcune e differirne l'entrata in vigore rispetto alle altre. A questo punto verrebbe da domandarsi come mai l’ufficio tecnico non abbia richiesto l'adeguamento del progetto alle previsioni delle NTA del PRG proponendo esso stesso delle alternative, anziché procedere con l’annullamento, in autotutela per di più, della SCIA.