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Bonus Facciate, come individuare le zone A e B nei Piani più recenti?

Bonus Facciate, come individuare le zone A e B nei Piani più recenti?

Il Comune di Milano definisce le corrispondenze con gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato

Vedi Aggiornamento del 28/09/2020
Foto: Viacheslav Lopatin © 123rf.com
Foto: Viacheslav Lopatin © 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 28/09/2020
10/03/2020 - A Milano, ai fini del Bonus Facciate, la zona A corrisponde ai nuclei di Antica Formazione (NAF) mentre la zona B al Tessuto urbano di Recente Formazione (TRF)  suddiviso in: Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile (ADR) e Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU).

Lo chiarisce il Comune di Milano con la Determina 1741 del 5 marzo 2020 che mette nero su bianco le corrispondenze tra le zone territoriali omogenee indicate dal DM 1444/1968 e gli ambiti individuati dal nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) ai fini dell’applicazione del Bonus Facciate, la detrazione del 90% dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM 1444/1968, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.
 

Le zone territoriali omogenee ex DM 1444/1968

Il  DM 1444/1968 classifica le zone territoriali omogenee in questo modo:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
 

Gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato del PGT di Milano

Il Piano delle Regole del PGT, divenuto efficace il 5 febbraio scorso, definisce gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), articolati in:
i. Nuclei di Antica Formazione (NAF);
ii. Tessuto urbano di Recente Formazione (TRF), suddiviso in:
• Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile (ADR);
• Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU).

Con la Delibera di spiega chiaramente che, ai fini del Bonus Facciate:
ZONA A = Nuclei di Antica Formazione - NAF
ZONA B = Tessuto urbano di Recente Formazione - TRF suddiviso in:
ADR - Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile
ARU - Ambiti di Rinnovamento Urbano

Invece, gli ambiti, pur identificabili entro i NAF e il TRF, non individuati con apposito tematismo nell’allegato 1 della Determina, non rientrano nell’applicazione del Bonus Facciate.
 

Nei Comuni senza zone A e B valutazione ad hoc

Questo chiarimento ufficiale esonererà l’Agenzia delle Entrate dalla valutazione “sulla base delle peculiarità del caso concreto” per stabilire se il bonus facciate spetta o non spetta. Valutazione che sarà fatta nei Comuni in cui gli strumenti di piano non fanno riferimento a zone A e zone B, come spiegava alcuni giorni fa il sottosegretario di Stato per l’Economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa, in una interrogazione alla Camera.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE
 
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