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Schermature solari, l’Enea spiega come fruire dell’ecobonus

Schermature solari, l’Enea spiega come fruire dell’ecobonus

Nel nuovo vademecum le indicazioni operative da seguire, i requisiti tecnici degli interventi e i documenti da conservare

Vedi Aggiornamento del 25/07/2022
Foto: auremar ©123RF.com
Foto: auremar ©123RF.com
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 25/07/2022
02/04/2020 - Come funziona l‘ecobonus legato all’installazione di schermature solari? Come varia la percentuale della detrazione fiscale? Quali requisiti tecnici bisogna soddisfare per fruirne?
 
L’Enea risponde a queste domande nel Vademecum sulle schermature solari che può essere utile per i progettisti che vogliono approfondire il funzionamento dei bonus legati alla riqualificazione dell’esistente e al risparmio energetico in questo periodo di stop dei cantieri.
 

Schermature solari: come funziona l’ecobonus

L’Enea spiega che sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.
 
L’agevolazione vale per gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
 
L’aliquota di detrazione dell’ecobonus per l’installazione di schermature solari varia dal 50% al 65%. In particolare, si avrà il 50% per le spese sostenute su singole unità immobiliari e il 65% per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di un condominio.
 
Il limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.
 
 

Schermature solari: i requisiti tecnici per fruire dell’ecobonus

Per fruire dell’ecobonus, le schermature devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente; inoltre, devono essere a protezione di una superficie vetrata, installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata.
 
Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.
 
L’Enea ricorda di fare attenzione agli orientamenti: per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da est a ovest passando per sud e sono pertanto esclusi nord, nord-est e nord-ovest. Solo per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.
 
Infine, le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.
 
 

Ecobonus schermature solari: i documenti da produrre

L’Enea ricorda che entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web, va consegnata la scheda descrittiva dell’intervento.
 
Inoltre, coloro che eseguono i lavori devono conservare certificazione del fornitore/produttore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici e le schede tecniche dei componenti e/o certificazione del produttore, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
 
Infine, vanno conservati tutti i documenti amministrativi come: delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali, fatture relative alle spese sostenute e ricevute dei bonifici.
 
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