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Condominio, cosa far asseverare dal tecnico per ottenere l’ecobonus?

Condominio, cosa far asseverare dal tecnico per ottenere l’ecobonus?

Da Enea l’elenco dei documenti da presentare per fruire delle detrazioni fiscali fino all’85% sulle parti comuni

Vedi Aggiornamento del 02/04/2020
Foto: sunflowerey ©123RF.com
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di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 02/04/2020
22/01/2020 - Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, per beneficiate della detrazione fiscale fino all’85%, necessitano di un’asseverazione di un tecnico abilitato. Come deve essere redatta tale asseverazione?
 
Le indicazioni per la redazione dell’asseverazione tecnica sono riassunte dall’Enea nel Vademecum per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali. L’asseverazione varia a seconda che si tratti di un intervento agevolato al 70%, al 75%, all’80% o all’85%.
 

Riqualificazione energetica condomini: come redigere l’asseverazione  

Ricordiamo che gli interventi sulle parti comuni di edifici si distinguono in:
1) interventi di riqualificazione energetica che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (detrazione fiscale del 70%);
2) interventi di riqualificazione energetica che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% e finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26 giugno 2015 - “decreto linee guida”- (detrazione fiscale del 75%);
3) interventi di riqualificazione energetica (punti 1) e 2)) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%);
4) interventi di riqualificazione energetica (punti 1) e 2)) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85%).
 
 
Nel caso 1), l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere:
- la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
- i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
- i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
- la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del DM 26 gennaio 2010;
- i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano state installate.
 
Nel caso 2), oltre ai documenti precedentemente indicati, l’asseverazione dovrà contenere:
- con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni;
- copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al “decreto linee guida”).
 
Nei casi 3) e 4), oltre ai documenti relativi alla riqualificazione energetica già menzionati, l’asseverazione di cui all’Allegato B al DM 58/2017 deve attestare che la classe di rischio di appartenenza prima dell’intervento e la classe di rischio conseguente alla realizzazione dell’intervento sia:
- inferiore di 1 classe rispetto alla precedente per gli interventi di tipo 3);
- inferiore di 2 o più classi rispetto alla precedente per interventi di tipo 4).

In aggiunta, per tutte le asseverazioni, il tecnico dovrà allegare:
- una dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
- copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma1 del Dlgs 192/2005 e s.m.i.;
- originale della Scheda descrittiva dell’intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all’ENEA;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti.

L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.
 
 

Riqualificazione energetica parti comuni: la scheda dell’intervento

Infine, per ogni intervento il tecnico abilitato dovrà redigere e firmare la “Scheda descrittiva dell’intervento” che, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, andrà inviata all’Enea esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.
 
L’Asseverazione, invece, non andrà consegnata all’Enea ma dovrà essere conservata dal cliente, insieme alle:
- fatture relative alle spese sostenute;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
 
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