
Ecobonus, come funziona la cessione del credito tra condòmini
NORMATIVA
Ecobonus, come funziona la cessione del credito tra condòmini
L'Agenzia delle Entrate interviene sul caso di più comproprietari: la detrazione può essere ceduta solo ad un soggetto
Vedi Aggiornamento
del 22/01/2020

15/11/2019 - La cessione del credito relativa all’Ecobonus per interventi di riqualificazione delle parti comuni di un condominio può avvenire tra due condòmini, ma ad alcune condizioni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 481 del 13 novembre.
L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo il panorama normativo sulla cessione del credito, ha ricordato che il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto a privati diversi dai fornitori, a condizione che siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In condominio, ha spiegato quindi l’Agenzia, la cessione può avvenire a favore degli altri titolari della detrazione, cioè degli altri condòmini.
All’atto della prima cessione, si legge nella risposta, la detrazione deve essere ceduta ad un solo soggetto. La cessione, ha concluso l’Agenzia, può avvenire a favore di uno solo dei comproprietari dell’unità abitativa. Questi può a sua volta cedere il credito acquisito in tutto o in parte agli altri soggetti privati.
La cessione del credito corrispondente all’ecobonus consente al privato di cedere il bonus al fornitore ottenendo in cambio un corrispettivo inferiore alla detrazione fiscale, perché decurtato dei costi dell’operazione, ma in tempi più brevi. Il vantaggio per il cessionario, cioè colui che acquista il credito d’imposta corrispondente alla detrazione, è quello di poterlo utilizzare in compensazione o di cederlo a sua volta. La compensazione riguarda le imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap, i contributi previdenziali e gli interessi previsti in caso di pagamento rateale di imposte.
Con lo sconto immediato in fattura alternativo all’ecobonus, il contribuente che effettua i lavori può ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Lo sconto effettuato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
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Ecobonus, la cessione del credito tra condòmini
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un condomino che chiedeva se potesse acquisire, insieme agli altri comproprietari dell’unità immobiliare situata in condominio, la quota di detrazione spettante ad un altro condomino per i lavori di efficientamento energetico delle parti comuni.L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo il panorama normativo sulla cessione del credito, ha ricordato che il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto a privati diversi dai fornitori, a condizione che siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In condominio, ha spiegato quindi l’Agenzia, la cessione può avvenire a favore degli altri titolari della detrazione, cioè degli altri condòmini.
All’atto della prima cessione, si legge nella risposta, la detrazione deve essere ceduta ad un solo soggetto. La cessione, ha concluso l’Agenzia, può avvenire a favore di uno solo dei comproprietari dell’unità abitativa. Questi può a sua volta cedere il credito acquisito in tutto o in parte agli altri soggetti privati.
Ecobonus, le differenze tra cessione e sconto immediato
La cessione del credito corrispondente alle detrazioni continua a creare dubbi tra i contribuenti. Accanto alla cessione, lo ricordiamo, c’è anche lo strumento dello sconto immediato in fattura alternativo all’ecobonus e al sismabonus. Il meccanismo, introdotto dall’articolo 10 del Decreto Crescita, per agevolare i contribuenti con poca liquidità, sta per essere modificato.La cessione del credito corrispondente all’ecobonus consente al privato di cedere il bonus al fornitore ottenendo in cambio un corrispettivo inferiore alla detrazione fiscale, perché decurtato dei costi dell’operazione, ma in tempi più brevi. Il vantaggio per il cessionario, cioè colui che acquista il credito d’imposta corrispondente alla detrazione, è quello di poterlo utilizzare in compensazione o di cederlo a sua volta. La compensazione riguarda le imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap, i contributi previdenziali e gli interessi previsti in caso di pagamento rateale di imposte.
Con lo sconto immediato in fattura alternativo all’ecobonus, il contribuente che effettua i lavori può ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Lo sconto effettuato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
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