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Superbonus 110%, come ottenere l’asseverazione e il visto di conformità

Superbonus 110%, come ottenere l’asseverazione e il visto di conformità

I requisiti tecnici da rispettare e le procedure da seguire per ottenere la detrazione e scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito

Vedi Aggiornamento del 07/10/2024
Foto: Andrea De Martin©123RF.com
Foto: Andrea De Martin©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 07/10/2024
28/08/2020 - Dopo la pausa estiva i cantieri privati sono pronti a partire. Il Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico ha destato molto interesse dal momento che, grazie alla possibilità di scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito corrispondente alla detrazione, consente la realizzazione dei lavori a costo zero.
 
Proprio la convenienza della misura ha reso necessaria l’adozione di regole più stringenti per certificare l’efficacia degli interventi realizzati e la congruità delle cifre spese ai lavori effettuati. Per ottenere il Superbonus, ed eventualmente esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, sono infatti richieste asseverazioni e visti di conformità.
 
Le procedure sono spiegate in dettaglio nella Circolare 24/E e nel provvedimento 283847/2020, con cui l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole applicative per ottenere la super-detrazione.
 
Leggi come funziona la detrazione fiscale maggiorata al 110%
 
 

Superbonus 110%, le asseverazioni

Per ottenere il Superbonus e, eventualmente, esercitare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito, è necessario acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
 
Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, sulla base del Decreto requisiti tecnici e massimali di costo, e inviata online all’Enea utilizzando i modelli allegato al DM Asseverazioni.
 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

 
Per gli interventi antisismici, l’asseverazione dell'efficacia degli interventi deve essere rilasciata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. L’asseverazione deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nel DM 329/2020 e depositata presso lo sportello unico per l’edilizia.
 
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
 

Superbonus 110%, il visto di conformità

Sia negli interventi di efficientamento energetico sia nei lavori antisismici, per esercitare l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.
 
Il visto di conformità è rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.
 
Prima di rilasciare il visto di conformità, i professionisti fiscalisti sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.
 

Superbonus, obbligo di assicurazione per i professionisti

Per il rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, i professionisti tecnici abilitati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Il massimale, ad ogni modo, non può essere inferiore a 500mila euro. In questo modo, spiega la circolare, si garantisce ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli sono puniti con una  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2mila euro 15mila per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta inoltre la decadenza dal beneficio. 
 

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