Network
Pubblica i tuoi prodotti
Superbonus 110%, vale per gli edifici collabenti?

Superbonus 110%, vale per gli edifici collabenti?

L’Agenzia delle Entrate spiega le condizioni per ottenere la detrazione fiscale maggiorata sugli interventi antisismici e di efficientamento energetico

Vedi Aggiornamento del 25/03/2024
Foto: Jose Angel Astor  ©123RF.com
Foto: Jose Angel Astor ©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 25/03/2024
10/09/2020 - Gli edifici collabenti, attigui all’abitazione, possono ottenere il Superbonus 110% sugli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, ma a determinate condizioni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 326/2020.
 

Edifici collabenti, il caso

Il proprietario di un’abitazione e di un edificio collabente attiguo ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per sapere se potesse usufruire del Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, da realizzare sui due immobili nell’ambito di un complessivo intervento di ristrutturazione e accorpamento.
 
A suo avviso, dato che l’immobile collabente non era “produttivo di reddito”, non poteva qualificarsi come seconda casa e poteva quindi accedere al Superbonus.
 

Superbonus e numero delle unità immobiliari

L’Agenzia delle Entrate ha fatto una premessa illustrando che le norme sul Superbonus si affiancano a quelle già esistenti, che regolano le altre detrazioni fiscali, come l’ecobonus e il sismabonus. Le nuove disposizioni vanno quindi armonizzate con i requisiti già previsti dalle precedenti normative.
 
L’Agenzia ha ricordato che, in base al Decreto Rilancio, si può ottenere il Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Questo limite di unità immobiliari non è invece previsto per i lavori antisismici.
 

Superbonus 110%, quando vi accedono gli edifici collabenti

Lo scorso luglio, l’Agenzia delle Entrate nel fornire delle indicazioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019 (circolare 19/E/2020), ha affermato che le detrazioni fiscali spettano anche per gli interventi realizzati sugli edifici collabenti dal momento che, pur trattandosi di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono essere considerati come edifici esistenti perché già costruiti e individuati catastalmente.
 
Per ottenere l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico, è necessario che l’edificio collabente sia dotato di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante, ma rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs 311/2006 sul rendimento energetico in edilizia.
 
 
Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia ha quindi considerato gli interventi ammissibili al Superbonus 110%.
 
Le più lette