
Appalti senza gara e ristrutturazioni più snelle, è legge il DL Semplificazioni
NORMATIVA
Appalti senza gara e ristrutturazioni più snelle, è legge il DL Semplificazioni
In vigore l’affidamento diretto degli incarichi di progettazione fino a 75mila euro e dei lavori fino a 150 mila euro e le nuove procedure per i permessi edilizi
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del 28/02/2022

16/09/2020 - È entrata in vigore ieri, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge 120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni.
Fino al 31 dicembre 2021 saranno operative procedure semplificate per l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei lavori. Con degli interventi sul testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) cambia la definizione di ristrutturazione edilizia, che sarà consentita anche con diversa sagoma, e vengono liberalizzati alcuni interventi di demolizione e ricostruzione, prima non consentiti. La legge contiene inoltre disposizioni sulla rigenerazione urbana e la velocizzazione della demolizione delle opere abusive.
Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti devono inoltre costituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie.
Nelle zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico, la demolizione e ricostruzione sarà consentita solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale.
Anche l'ampliamento del concetto di ristrutturazione edilizia trova un limite nelle zone A. In queste aree, perché un intervento di demolizione e ricostruzione sia classificato come ristrutturazione edilizia, è necessario rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.
La verifica preventiva della progettazione, prevista dall’articolo 26 del Codice Appalti, deve accertare anche la conformità dei progetti alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) o alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni contenute nel DM 26 giugno 2014.
Fino al 31 dicembre 2021 saranno operative procedure semplificate per l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei lavori. Con degli interventi sul testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) cambia la definizione di ristrutturazione edilizia, che sarà consentita anche con diversa sagoma, e vengono liberalizzati alcuni interventi di demolizione e ricostruzione, prima non consentiti. La legge contiene inoltre disposizioni sulla rigenerazione urbana e la velocizzazione della demolizione delle opere abusive.
Incarichi progettazione senza gara fino a 75mila euro senza gara
Fino al 31 dicembre 2021, negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, è consentito l’affidamento diretto fino a 75mila euro. Oltre questo importo, e fino alle soglie comunitarie (214mila euro per i servizi affidati dagli enti locali e 139mila euro per i servizi affidati dalle amministrazioni centrali), si utilizza la procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici.Appalti di lavori, affidamento diretto fino a 150mila euro
Fino al 31 dicembre 2021, si può utilizzare l’affidamento diretto per i lavori di importo fino a 150mila euro e la procedura negoziata per importi compresi tra 150mila euro e le soglie comunitarie (5,35 milioni di euro).Commissari per le opere complesse
I commissari, con potere di agire in deroga rispetto alla normativa sugli appalti, possono essere nominati negli appalti particolarmente complessi, o nel caso in cui insorgano delle difficoltà operative. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, entro il 31 dicembre 2020, gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti devono inoltre costituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie.
Deroga al dibattito pubblico
Per accelerare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di architettura di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, fino al 31 dicembre 2023 le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, bypassando le regole sul débat public previste dall’articolo 22, comma 2, del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e dal dpcm 76/2018. La deroga deve essere richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici e autorizzata dalle Regioni dopo aver ottenuto il parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni provinciali e comunali interessate.Demolizioni e ricostruzioni con stessa distanza
Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti nelle aree in cui non è consentita la modifica dell’area di sedime per il rispetto delle distanze minime. Gli ampliamenti volumetrici eventualmente consentiti, possono essere realizzati fuori sagoma o con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.Ristrutturazioni edilizie con sagoma diversa
Sono considerate ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana.
Demolizioni e ricostruzioni, limiti nelle zone A
Nelle zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico, la demolizione e ricostruzione sarà consentita solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale.Anche l'ampliamento del concetto di ristrutturazione edilizia trova un limite nelle zone A. In queste aree, perché un intervento di demolizione e ricostruzione sia classificato come ristrutturazione edilizia, è necessario rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.