
Villetta a schiera, ok al superbonus 110% se c’è accesso autonomo
RISPARMIO ENERGETICO
Villetta a schiera, ok al superbonus 110% se c’è accesso autonomo
Agenzia delle Entrate: l’abitazione deve anche essere funzionalmente indipendente
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del 17/02/2021

08/01/2021 - I lavori da eseguire su una villetta a schiera sita in un residence, con accesso da un passo carrabile comune, possono fruire del superbonus 110% in quanto, essendo ogni villetta dotata di un proprio tetto, giardino, portone d’ingresso, numero civico e parcheggio, il requisito dell’accesso autonomo si può ritenere soddisfatto.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 9 del 5 gennaio 2021.
L’Agenzia ricorda che, secondo le norme introdotte dal DL Rilancio, gli interventi ammessi al superbonus 110% devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati), singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati), edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
La Circolare 24/2020, inoltre, ha chiarito la presenza di un accesso autonomo dall’esterno, presupponendo, ad esempio, che “l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.
Nel caso specifico, trattandosi di villetta a schiera inserita in un residence con passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente e la stessa disponga di un accesso autonomo dall’esterno comune ad altri immobili, l’Agenzia ritiene soddisfatto il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi.
Di conseguenza - conclude l’Agenzia -, l’istante potrà accedere al superbonus 110%, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha ulteriormente spiegato il concetto di ‘funzionalmente indipendente’: una unità immobiliare può ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 9 del 5 gennaio 2021.
L’Agenzia ricorda che, secondo le norme introdotte dal DL Rilancio, gli interventi ammessi al superbonus 110% devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati), singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati), edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) e unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Villetta a schiera, ok al superbonus 110% se c’è accesso autonomo
Relativamente al caso in esame, la Risposta evidenzia che in base al comma 1-bis dell’articolo 119 del DL Rilancio per “accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.La Circolare 24/2020, inoltre, ha chiarito la presenza di un accesso autonomo dall’esterno, presupponendo, ad esempio, che “l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.
Nel caso specifico, trattandosi di villetta a schiera inserita in un residence con passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente e la stessa disponga di un accesso autonomo dall’esterno comune ad altri immobili, l’Agenzia ritiene soddisfatto il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi.
Di conseguenza - conclude l’Agenzia -, l’istante potrà accedere al superbonus 110%, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha ulteriormente spiegato il concetto di ‘funzionalmente indipendente’: una unità immobiliare può ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.