22/03/2021 - Lo sconto immediato in fattura sull’acquisto di una casa antisismica dall’impresa è un’opportunità che in molti vogliono cogliere. Ma qual è lo sconto massimo di cui l’acquirente può beneficiare? E cosa bisogna indicare nell’atto di compravendita per non incorrere in errori o contestazioni?
Dei chiarimenti in materia arrivano dal Consiglio nazionale del notariato con lo studio 27-2021/T.
Sismabonus 110% sull’acquisto di una casa antisismica
Il Notariato ha spiegato che, in caso di demolizione e ricostruzione effettuata da un’impresa, che poi vende l’immobile di nuova edificazione nei 18 mesi successivi alla fine dei lavori, spetta il sismabonus. La detrazione,
riconosciuta all’acquirente, deve essere calcolata sul prezzo di acquisto dell’immobile.
L'acquirente può optare per lo
sconto in fattura. In questo caso, nell'atto di compravendita bisogna indicare tale scelta e, con una
clausola apposita, che tutto il prezzo, o una parte di esso fino a 96mila euro, è corrisposto con questa modalità.
Il Notariato fa anche due esempi di acquisto da parte di una persona fisica, che usufruisce del Sismabonus con aliquota maggiorata al 110%: uno in cui lo sconto in fattura assorbe parte del prezzo e uno in cui l’acquirente non deve affrontare nessun esborso di denaro.
Se il prezzo di vendita di un immobile ammonta a
120.000 euro, l’acquirente persona fisica ha diritto alla detrazione del 110% (da calcolare sul tetto di spesa di 96.000 euro) pari a 105.600 euro. L’acquirente che intende optare per lo sconto in fattura, ha diritto ad uno sconto pari a 96mila euro. La differenza tra la detrazione cui avrebbe diritto se ne usufruisse direttamente e lo sconto praticato, pari a 9.600 euro, viene portata in detrazione dall’impresa. Il prezzo residuo da corrispondere è pari a 24.000 euro (120.000 - 96.000). Nell’atto di compravendita bisogna quindi indicare la volontà di utilizzare lo sconto in fattura, la parte di prezzo assorbita dal Superbonus e le modalità di pagamento della parte restante.
Se il prezzo di vendita dell’immobile ammonta a
80.000 euro, l’acquirente ha diritto ad una detrazione pari a 88.000 euro (il 110% di 80.000), che assorbe quindi l’intero prezzo di vendita.
Il Notariato ha spiegato anche che, se l’acquirente intende optare per la
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, la scelta può essere formalizzata contestualmente alla compravendita o in un momento successivo.
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Sismabonus, aliquote diverse per le imprese
Il Notariato ha spiegato che l’impresa di costruzione può anche
usufruire direttamente della detrazione per i lavori antisismici effettuati. In questo caso, l'acquirente non avrà diritto ad alcuna agevolazione. Il Notariato ha infatti sottolineato che solo un soggetto (o l’impresa di costruzione o l’acquirente) può ottenere il sismabonus. Nell'atto di compravendita bisogna quindi indicare che la detrazione non spetta all’acquirente.
Ma perchè l'impresa di costruzione dovrebbe optare per l'una o l'altra scelta? Se l'impresa di costruzione decidesse di
usufruire direttamente del sismabonus, potrebbe beneficiare della detrazione ordinaria (75% - 85%), calibrata in base al miglioramento antisismico ottenuto.
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Se l'impresa di costruzione vendesse l'immobile
ad un’altra impresa, l'impresa acquirente otterrebbe la detrazione, con aliquota ordinaria, calcolata sul prezzo di vendita. Se l'impresa acquirente optasse per lo sconto in fattura, l'impresa di costruzione otterrebbe un credito di imposta pari alla detrazione cui avrebbe avuto diritto se avesse scelto di usufruire direttamente del sismabonus per i lavori effettuati.
Se, invece, l'impresa di costruzione vendesse l'immobile
ad una persona fisica, all'acquirente sarebbe riconosciuta la detrazione maggiorata al 110% sul prezzo di vendita. Nel caso in cui l'acquirente scegliesse lo sconto in fattura, l'impresa di costruzione otterrebbe un credito di imposta maggiore della detrazione cui avrebbe avuto diritto se avesse scelto di usufruire direttamente del sismabonus per i lavori effettuati.
Qui uno specchietto riassuntivo